La Cassazione, con due ordinanze gemelle (Cass. 14 settembre 2022 nn. 27001 e 27088) torna sulla questione dell’applicabilità dell’agevolazione prima casa per l’ex coniuge non assegnatario della casa familiare.
Il tema era già stato sollevato su Eutekne.info (si veda “Per il coniuge non assegnatario, prima casa in bilico” del 12 agosto 2020) e fa riferimento a questa situazione: quando, in sede di separazione, l’immobile di proprietà di uno dei coniugi, a suo tempo acquistato con l’agevolazione “prima casa”, viene assegnato al coniuge non proprietario, è necessario stabilire se la titolarità (formale) dell’immobile, impedisca all’altro coniuge, non assegnatario della prima casa, di acquistare un’altra abitazione con l’agevolazione.

Dal punto di vista formale, il coniuge non assegnatario è effettivamente titolare del diritto di proprietà sull’immobile già acquistato con il beneficio, elemento che pare impedirgli di rendere la dichiarazione richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (norma che richiede che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”).

Tuttavia, non si può non riconoscere che l’ex coniuge non assegnatario dell’immobile, seppur proprietario, si trovi nell’impossibilità materiale di adibire tale immobile a propria abitazione, in quanto l’immobile è assegnato all’altro ex coniuge, affinché ci viva con i figli. 

La Cassazione, con la pronuncia n. 14673/2016, valorizzando il dato letterale della lett. c) della Nota II-bis, aveva negato la possibilità di applicare il beneficio nel caso qui esaminato, affermando che “il requisito della mancanza di titolarità, su tutto il territorio nazionale […] di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio”, non può essere inteso come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché tale condizione non può essere soddisfatta dal soggetto che sia tuttora titolare della prima casa, sebbene quest’ultima, in sede di separazione, sia stata assegnata all’ex coniuge, anche perché l’assegnazione configura un mero “diritto personale di godimento”, in ragione dell’affidamento dei figli minori, “destinato a cessare, dopo il raggiungimento della maggiore età, con l’acquisizione dell’indipendenza economica” dei figli.

In breve, secondo questo orientamento – che viene, ora, ribadito dalle due pronunce pubblicate in settembre – ai fini della lett. c) della Nota II-bis è irrilevante che l’immobile preposseduto e già acquistato con il beneficio sia nell’effettiva disponibilità del contribuente.

D’altronde, in tal senso vanno anche le pronunce (Cass. 13 giugno 2017 n. 14740) che, valorizzando il fatto che, ai sensi della lett. c), anche la nuda proprietà di un’abitazione acquistata con l’agevolazione impedisce il nuovo acquisto agevolato, ritengono irrilevante “l’idoneità abitativa” (oggettiva o soggettiva) dell’immobile agevolato preposseduto (mentre questa rileva per la condizione enunciata dalla lett. b) della Nota II-bis).

Uno spiraglio in senso differente era stato aperto dalla Cassazione n. 22490/2014, che, affrontando una questione relativa, invece, all’applicazione della lett. b) della Nota II-bis, aveva valorizzato l’idoneità dell’immobile posseduto ad essere utilizzato come “casa di abitazione”. Questa ultima pronuncia riguardava il diverso caso di due coniugi che avevano acquistato, in comunione legale, in costanza di matrimonio, un immobile con le agevolazioni prima casa ed, a seguito della separazione, erano divenuti titolari al 50% dell’immobile, in comunione ordinaria. In quel contesto, la Suprema Corte aveva affermato che la titolarità del 50% di un immobile, nel medesimo Comune, in comunione ordinaria, non preclude il beneficio, in quanto “la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative”. In questo contesto, la Corte aveva incidentalmente rilevato che “a maggior ragione ciò è giustificato dal fatto che il tribunale aveva assegnato la casa coniugale al marito nella specie”.

Tale indicazione, estrapolata dal contesto, poteva aiutare a sostenere che l’immobile assegnato all’ex coniuge non possa considerarsi equiparabile ad una “casa di abitazione” per il coniuge non assegnatario, in quanto inutilizzabile come tale.
Ma le recenti pronunce della Cassazione hanno nettamente rifiutato tale impostazione, precisando che, mentre l’idoneità abitativa rileva ai fini della lett. b), è irrilevante per la lett. c), in quanto, “la prima guarda al soddisfacimento di concrete esigenze abitative” mentre “la seconda guarda alla casa come bene economico non necessariamente funzionalizzato al soddisfacimento di tali esigenze, quanto piuttosto come forma di tutela del risparmio monetario”.

Infine la Suprema Corte giunge a dire che nel caso de quo non vi sarebbero neppure ragioni per disapplicare le sanzioni, in quanto sul tema, non vi era alcuna condizione di incertezza, in quanto “l’unico precedente specifico” era l’ordinanza n. 14673/2016 che “si era già chiaramente pronunciata sulla portata della norma”.

Fonte: Eutekne INFO

Anita MAURO

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