Scade il 27 settembre 2022 il termine per effettuare gli adempimenti necessari a prorogare il regime agevolato da parte dei docenti e ricercatori che, rientrati in Italia prima del 2020, abbiano concluso il primo periodo agevolato entro il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che, per tali soggetti, il beneficio si applicava per 4 anni dall’acquisizione della residenza fiscale.
L’art. 1 comma 763 della L. 234/2021, inserendo i commi 5-ter e 5-quater all’art. 5 del DL 34/2019, ha introdotto la facoltà, anche per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, di richiedere il prolungamento della durata del regime agevolativo previsto dall’art. 44 del DL 78/2010 (esenzione del 90%) mediante assolvimento di un onere una tantum, da calcolare sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, ancorché non agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2022, § 6).
Per effetto delle modifiche, è quindi possibile prolungare il suddetto periodo a 8, 11 e 13 anni, in presenza di condizioni legate alla presenza di uno o più figli minorenni o all’acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia, le quali devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione (ovvero al momento del versamento dell’onere una tantum; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2022, § 3 e 4).
A tal fine, i soggetti interessati:
– devono essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
– devono avere trasferito la residenza prima del 2020;
– devono già essere beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010.
Il provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2022 n. 102028 ha definito le modalità di esercizio della facoltà, subordinando l’accesso al beneficio, da parte dei lavoratori dipendenti, anche alla presentazione di un’apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, la presentazione deve essere effettuata entro il 27 settembre 2022. Entro gli stessi termini, lavoratori autonomi e dipendenti sono tenuti ad effettuare il versamento, mediante F24 ELIDE, dell’onere di ingresso, utilizzando i codici tributo “1880” e “1881”, rispettivamente funzionali al versamento dell’importo del 10% e del 5% (quest’ultima aliquota è legata alla presenza di almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nonché alla proprietà di un’unità immobiliare).
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento del suddetto onere.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2022 (§ 5) ha ammesso l’esercizio dell’opzione anche per i soggetti rientrati nel 2016 e nel 2017 in ragione del fatto che gli stessi beneficiavano del regime di favore alla data del 31 dicembre 2019, a condizione, tuttavia, che gli stessi soddisfino, all’atto dell’opzione (ovvero all’atto del versamento) i requisiti di legge previsti per il prolungamento. Al riguardo, l’Agenzia ha precisato altresì che, tenuto conto dell’entrata in vigore della norma relativa alla facoltà di estensione (1° gennaio 2022), il predetto regime opera “solo a decorrere dall’anno di imposta 2022”, computando però gli ulteriori periodi dal periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia.
In altre parole, un soggetto rientrato nel 2016 (che ha fruito del beneficio fino al 2019) può esercitare l’opzione nel 2022, in presenza dei requisiti di legge, al fine di “riattivare” il beneficio dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ove lo stesso spetti per otto periodi di imposta.
Gli adempimenti fin qui illustrati risultano particolarmente critici alla luce del recente orientamento espresso dall’Agenzia con riferimento all’analoga proroga prevista per i c.d. “vecchi impatriati”.
Con le risposte a interpello nn. 371, 372 e 383 del 2022 l’Agenzia ha, infatti, precisato che l’omesso o carente versamento preclude l’esercizio dell’opzione, non essendo possibile sanare il mancato o errato adempimento mediante ravvedimento operoso.
Ove tale interpretazione, particolarmente penalizzante, venisse replicata nel contesto dell’agevolazione in esame, sarebbe quindi negato il prolungamento dell’incentivo a coloro che non rispettino la scadenza del 27 settembre oppure, pur rispettandola, effettuino un errato versamento.
Nell’ottica del principio di buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente, stabilito dall’art. 10 della L. 212/2000, sarebbe, invece, opportuno consentire la regolarizzazione degli importi non versati, soprattutto se di scarsa entità, entro la data di presentazione della dichiarazione riferita al 2021.
Fonte: Eutekne INFO
Luisa CORSO