Con l’ordinanza n. 33568, depositata ieri, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’onere della prova dell’inerenza dei costi all’attività d’impresa, intesa quale condizione per la loro deducibilità.
Dopo aver ricordato che l’inerenza va intesa in senso qualitativo, prescindendo da valutazioni di natura quantitativa, atteso che esprime una correlazione tra costi e attività d’impresa (anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura), i giudici affermano che il relativo onere probatorio incombe sul contribuente.
In particolare, quest’ultimo è tenuto a dimostrare l’esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa; se l’Amministrazione adduce ulteriori elementi tali da far ritenere, di per sé soli o in combinazione con quelli forniti dal contribuente, che il costo non è, in realtà, correlato all’attività d’impresa, essa deve provare la propria contestazione.
È a questo punto che, secondo i giudici, può rilevare la congruità o l’antieconomicità della spesa, intesa come sproporzione fra spesa e utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa. In altre parole, l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere sintomatici della mancanza di inerenza, ma non si identificano in essa.
In tale ottica, l’Amministrazione finanziaria non può spingersi a sindacare le scelte imprenditoriali, ma, ove il contribuente indichi i fatti che consentono di ricondurre il costo all’attività d’impresa, essa è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso a indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario. In particolare, è possibile evidenziare l’inattendibilità della condotta del contribuente (tenuto altresì conto dei diversi indici che presiedono la stima della redditività dell’impresa), a fronte della quale spetta poi al contribuente stesso dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.
Nel caso oggetto di giudizio, l’Amministrazione finanziaria aveva eccepito che le provvigioni, quantunque intrinsecamente riferibili all’attività d’impresa, non erano giustificate dai documenti contrattuali, quanto alla percentuale riconosciuta agli agenti e rappresentanti che ne determinava l’ammontare, e apparivano notevolmente superiori a quelle riconosciute in forza degli usi.
Dal momento che i giudici di secondo grado non hanno verificato se “tali allegazioni ed indicazioni consentissero di ritenere assolto l’onere probatorio nei termini prescritti”, le sentenze impugnate vengono cassate con rinvio.
Da ultimo, occorre considerare anche le modifiche introdotte dalla L. 130/2022, di riforma del processo tributario. In particolare, l’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92 sancisce, dal 16 settembre 2022, che l’Erario deve fornire in giudizio la prova della pretesa e che questa deve essere circostanziata e non contraddittoria.
Tale principio è stato oggetto di un primo esame da parte della stessa Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 31878/2022, che tuttavia si è occupata della questione a conclusione della pronuncia e quasi per completezza di argomentazione.
In particolare, i giudici hanno affermato che “la nuova formulazione legislativa (…) non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”.
In pratica, verrebbe confermato l’orientamento dottrinale secondo cui la L. 130/2022 non avrebbe, in sostanza, innovato l’assetto previgente. Peraltro, un’altra tesi ritiene che tale legge intenda rafforzare l’onere probatorio in capo alla parte pubblica, introducendo una norma a favore del contribuente.
Fonte: Eutekne INFO
Luca FORNERO