Con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) sono state introdotte alcune disposizioni nell’art. 35 comma 15-bis.1 del DPR 633/72 per il rafforzamento dei controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA agli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Per la piena efficacia della nuova disciplina, tuttavia, sarà necessaria l’emanazione di uno o più provvedimenti attuativi, da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con i quali saranno definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione della norma, fermo il rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art. 3 comma 2 della L. 212/2000.
Le disposizioni introdotte dall’art. 1 comma 148 e ss. della L. 197/2022, implementando i controlli già previsti dall’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72, attribuiscono all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’Ufficio può invitare il contribuente a comparire.
Secondo la Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio, i controlli del Fisco saranno indirizzati verso i soggetti che intendono realizzare frodi fiscali, “perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione”.
A tal fine, la misura si coniuga con quanto previsto dall’art. 1 comma 256 della L. 197/2022, originariamente rubricata “Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria”, per effetto della quale l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a compiere nuove assunzioni negli anni 2023 e 2024.
Come detto, a seconda dell’esito delle verifiche operate, l’Amministrazione finanziaria può invitare il contribuente a presentarsi presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili, obbligatorie:
– per le imprese commerciali e le società ai sensi dell’art. 14 del DPR 600/73;
– per gli esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 19 del DPR 600/73.
In tal modo, si andrebbe a verificare il possesso della soggettività passiva IVA ex artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e il regolare esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
Presentando all’Ufficio “documentazione idonea”, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.
Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo comma 7-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.
Nel corso dell’iter parlamentare del Ddl. di bilancio è stata espunta la disposizione (originariamente prevista nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri) in base alla quale, per la suddetta sanzione, contestuale al provvedimento di cessazione, veniva stabilita la responsabilità in solido dell’intermediario che, per conto del contribuente, avesse trasmesso il modello di richiesta di apertura della partita IVA.
La partita IVA può essere nuovamente richiesta dal medesimo soggetto, ma la riapertura è condizionata al previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni e che sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo il caso in cui siano state commesse violazioni fiscali di importo superiore a 50.000 euro).
Il provvedimento di cessazione di cui al comma 15-bis.1 dell’art. 35 in esame possiede tratti di analogia con il provvedimento che l’Agenzia delle Entrate può emanare per effetto del precedente comma 15-bis.
Tale fattispecie, diversamente da quella di più recente introduzione, contempla riscontri automatizzati per individuare gli elementi di rischio connessi al rilascio della partita IVA, nonché la possibilità di effettuare accessi nel luogo di esercizio dell’attività, al fine di verificare che i dati forniti dal richiedente siano “completi ed esatti”.
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 110418/2017 aveva, quindi, individuato i criteri di valutazione del rischio e le modalità per i controlli in argomento.
La valutazione del rischio, nella fattispecie, è prioritariamente, orientata su elementi riferiti:
– al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA;
– alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale;
– alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA (in particolare per violazioni nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi);
– a collegamenti con soggetti coinvolti, anche indirettamente, in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Sul piano operativo, ai controlli formali, si affiancano controlli sostanziali volti a verificare la corrispondenza del titolare della partita IVA con i concreti “utilizzatori”, dell’attività dichiarata con quella effettiva e della sede di esercizio dichiarata con quella reale.
Per approfondimenti, si veda la circolare per la clientela n. 57/2022.
Fonte: Eutekne INFO
Emanuele GRECO