Il Ddl. di conversione del DL 215/2023 (c.d. “Milleproroghe”) che, dopo il via libera di ieri da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, approda oggi in Aula, propone di estendere il ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 alle violazioni riguardanti le dichiarazioni inerenti al periodo di imposta 2022.
Uno degli emendamenti approvati stabilisce che il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31 marzo 2024. Gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024.

Per effetto dell’art. 3-bis del DL 132/2023 (conv. L. 170/2023), i contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, non avevano perfezionato il ravvedimento operoso speciale avrebbero potuto farlo entro il 20 dicembre 2023, pagando però tutte le somme in unica soluzione.
Ora, c’è una ulteriore estensione per le violazioni, come detto, inerenti all’anno 2022. Si tratta, in sostanza, di una sottospecie di ravvedimento operoso che si differenzia dall’art. 13 del DLgs. 472/97 principalmente in quanto la riduzione delle sanzioni è sempre a 1/18 del minimo (e non da 1/9 a 1/5 del minimo) ed è possibile il pagamento rateale. Il contribuente, come di consueto, non può applicare il cumulo delle sanzioni dovendo ravvedere singolarmente ogni violazione.

L’emendamento stabilisce che le norme in tema di ravvedimento ex art. 1 commi 174-178 della L. 197/2022, tenuto conto dell’art. 21 commi 1 e 2 del DL 34/2023 “si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”.
I ravvedimenti già eseguiti rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.
Per come è scritta la norma, non sembra si introduca una riapertura “integrale” del ravvedimento speciale, ma una “estensione” del medesimo alle violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti. Se questa interpretazione venisse confermata, l’appeal dell’istituto risulterebbe compromesso, in quanto se lo si circoscrive all’anno 2022 i maggiori benefici riguarderebbero più che altro l’IVA e il modello 770.

Rimane fermo l’art. 21 commi 1 e 2 del DL 34/2023, quindi:
– è ravvedibile la dichiarazione IVA 2023 infedele, relativa all’anno 2022, pagando il 5% di sanzione (90/18) oltre che l’imposta e gli interessi legali;
– sono ravvedibili le violazioni prodromiche alla dichiarazione (omessa/infedele fatturazione, indebita detrazione IVA commesse nell’anno 2022), dovendosi pagare per ciascuna violazione una sanzione ridotta a 1/18;
– sono anche ravvedibili, sempre con riduzione della sanzione a 1/18, le indebite compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti commesse nell’anno 2022 (in questo senso la ris. Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2023 n. 67);
– non sono ravvedibili le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate (per tali violazioni rimane possibile il ravvedimento ordinario);
– non sono ravvedibili le omesse dichiarazioni (in sostanza, se la dichiarazione IVA 2023 non è stata presentata, non si può fruire del ravvedimento speciale).

Anche le dichiarazioni del sostituto di imposta (modello 770/2023, relativo all’anno 2022) rientrano nel ravvedimento speciale e la sanzione da infedele dichiarazione viene a essere ridotta al 5% (90/18). Secondo la prassi, le infedeltà dichiarative assorbono le violazioni prodromiche, inerenti all’applicazione e al versamento delle ritenute (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 449).

Ravvedibili anche le indebite compensazioni

Per le imposte sui redditi e l’IRAP il discorso è più articolato.
È vero che i modelli REDDITI e IRAP 2023 (inerenti all’anno 2022) rientrano nell’estensione del Milleproroghe, ma non bisogna dimenticare che se il modello REDDITI/IRAP 2023 viene sanato entro il 28 febbraio 2024:
– per l’infedeltà si pagano solo 27,78 euro, secondo la “speciale” procedura indicata dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42;
– occorre poi pagare le imposte, gli interessi legali e ravvedere gli insufficienti versamenti (sanzione del 30% ridotta a 1/8 per il saldo 2022 e il primo acconto 2023, oppure del 15% ridotta a 1/9 per il secondo acconto 2023).

Ora, considerato che il termine per il ravvedimento speciale scadrebbe poco più di un mese dopo e che la norma, in quanto inserita in sede di conversione, entrerebbe in vigore a ridosso della scadenza del 28 febbraio o addirittura dopo, sembra potersi sostenere che la novità non abbia un grande appeal per le imposte sui redditi e per l’IRAP.

FONTE: Eutekne Info

 Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

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