Entro il prossimo 31 maggio i contribuenti devono perfezionare il ravvedimento operoso speciale, rimuovendo la violazione e, a seconda dei casi, pagando la prima rata (per le violazioni commesse nel 2022) o le prime 5 rate (per le violazioni commesse sino all’anno 2021).

Ricapitolando, in base agli ultimi interventi normativi:
– il DL 215/2023 conv. L. 18/2024 ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse in relazione all’anno 2022 i cui importi vanno pagati in 4 rate, scadenti il 31 maggio 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024 (salvo pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio);
– il DL 29 marzo 2024 n. 39 ha riaperto i termini per fruire del ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021. In questo caso entro il 31 maggio 2024 occorrerà pagare le prime cinque rate (scadute il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024) e restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, fissati al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.

Relativamente alla riapertura dei termini, nella circ. Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 11 si è specificato come possano beneficiare della riammissione i contribuenti che:
– entro il 30 settembre 2023 non hanno pagato la prima rata, la hanno pagata tardi oppure hanno pagato la prima rata/tutte le somme ma non hanno rimosso la violazione;
– hanno ravveduto violazioni relative solo ad alcune annualità;
– hanno ravveduto una parte delle violazioni commesse nello stesso anno.

Sebbene non affermato espressamente, dovrebbero essere riammessi altresì i contribuenti che nulla hanno fatto entro il 30 settembre 2023.
Non sono riammessi i contribuenti che hanno perfezionato il ravvedimento (quindi hanno rimosso la violazione e hanno pagato la prima rata entro fine settembre) ma sono decaduti per mancato pagamento delle rate successive. Il ravvedimento rimane in tal caso valido ma ci sarà l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate della sanzione del 30% sulla residua imposta ancora da versare, oltre agli interessi del 4% (ex art. 20 del DPR 602/73).

Non sono stati diramati chiarimenti specifici per il pagamento delle somme, specie per quanto riguarda i pagamenti rateali. In linea generale il pagamento avviene con modello F24, utilizzando:
– per i tributi e gli interessi legali, i codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all’imposta);
– per gli interessi da dilazione del 2% annuo calcolati dal 1° giugno 2024, i codici tributo “1668”, “3805” e “3857” (tali interessi vanno calcolati non sino al giorno di scadenza della rata ma sino al giorno di effettivo pagamento se antecedente, si veda la circ. n. 11/2024 dell’Agenzia delle Entrate);
– per le sanzioni ridotte i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6.

Se si paga a rate, nel modello F24 si indica, relativamente al codice tributo per le sanzioni, il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, “0108” se si sta pagando la prima delle 8 rate).

Interessi al 2% dal prossimo giugno

Il problema è che entro fine maggio 2024 occorre pagare le prime cinque rate ormai scadute.
Ipotizziamo che il contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele IRES e che debba pagare 10.000 euro di imposta, 1.000 euro di interessi legali e 500 euro a titolo di sanzione (il 5% di 10.000).
I codici tributo da utilizzare sono “2003” per l’imposta, “1990” per gli interessi legali e “TF46” per la sanzione.
Entro fine maggio occorre rimuovere la violazione (presentare il modello REDDITI integrativo) e pagare le prime cinque rate, quindi per un ammontare pari a 7.187,50 euro (i 5/8 di 11.500).

Il codice tributo relativo alla sanzione, come indicato nella risoluzione n. 6/2023, presuppone l’indicazione del numero di rata nel modello F24. Per questa ragione, per prudenza sembra opportuno splittare il codice tributo in 5 rate. Dal punto di vista operativo, il modello F24 pare vada compilato:
– indicando 6.250 euro con il codice tributo “2003” (i 5/8 di 10.000 euro);
– indicando 625 euro con il codice tributo “1990” (i 5/8 di 1.000 euro);
– riportando, per cinque volte, 62,50 euro (1/8 di 500 euro) con il codice tributo “TF46”, avendo cura di apporre in ciascun rigo il corrispondente numero di rata (nel formato “0108”, “0208”, “0308”, “0408” e “0508”).

In relazione alle rate successive occorrerà quindi indicare “0608” (rata scadente il 30 giugno 2024), “0708” (rata scadente il 30 settembre 2024) e “0808” (rata scadente il 20 dicembre 2024).

FONTE: Eutekne Info

Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

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