L’art. 4 del DL 131/2023 (c.d. DL “Energia”) ha ammesso il ravvedimento operoso per le omesse/infedeli memorizzazioni/trasmissioni dei corrispettivi telematici:
– commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
– a condizione che il ravvedimento stesso si perfezioni entro il 15 dicembre 2023.
Il vantaggio consiste nel fatto che il ravvedimento può avvenire anche se la violazione è stata constatata entro il 31 ottobre 2023 (cosa vietata dall’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97). Vale la regola generale secondo cui al momento del ravvedimento la violazione non deve essere stata già contestata ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.
Riepilogando, le violazioni da sanare sono le seguenti:
– omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97), sanzione del 90% per ciascuna operazione, da ridurre a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022 o a 1/8 se è stata commessa nel 2023;
– omesso versamento dell’IVA periodica (secondo la censurabile prassi degli uffici, cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6, § 10.1), con sanzione quasi sempre del 30% e in alcuni casi del 15% da ridurre, a seconda di quando si è perfezionata la violazione, a 1/7 o a 1/8 o a 1/9;
– infedele dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022 (art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97), sanzione minima del 90% da ridurre a 1/8.
Tralasciando per semplicità il ravvedimento sulle LIPE e sull’insufficiente versamento del saldo imposte sui redditi 2022 e sul primo acconto 2023, bisogna considerare che, come prevede l’art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97, ciascuna sanzione non può essere inferiore a 500 euro.
Se l’omesso corrispettivo riguarda estremizzando un caffè del costo di 1,10 o 1,20 euro, la sanzione è comunque di 500 euro.
Considerato che ci sono tante violazioni quante sono le operazioni interessate dalla omessa/infedele trasmissione del corrispettivo, prendendo come riferimento la riduzione a 1/7 il minimo da pagare in sede di ravvedimento per la sanzione sarà pari a 71,42 euro (500/7), oltre all’imposta e agli interessi legali.
Ipotizzando operazioni di basso valore se ci sono state 300 violazioni la sanzione da pagare sarà pari a 21.426 euro (71,42 x 300), a cui si aggiunge la dichiarazione infedele e l’omesso versamento.
Qualora il tutto emerga dall’incrocio dei dati con le comunicazioni ex art. 22 comma 5 del DL 124/2019 conviene ravvedersi, o meglio cercare una via per regolarizzare: il Fisco conosce l’ammontare degli incassi telematici giornalieri e li può agevolmente confrontare con i corrispettivi telematici (come messo in evidenza dal provv. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2023 n. 352652, in cui si annunciano varie lettere di compliance).
In varie ipotesi, però, anziché il ravvedimento conviene la definizione al terzo ex art. 17 del DLgs. 472/97, operando, in sede di accertamento, il cumulo giuridico e la continuazione dell’art. 12 del DLgs. 472/97. La sanzione, non considerando la dichiarazione infedele, potrebbe avere un minimo di 625 euro (si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio ex art. 12 comma 1 del DLgs 472/97) da ridurre poi a 1/3.
Ma, ponderando bene la questione, più che della definizione potrà essere opportuno fruire dell’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, considerando che se c’è stata l’infedele dichiarazione il cumulo comprende anche questa violazione, con “assorbimento” di fatto delle violazioni sulla trasmissione telematica dei corrispettivi (C.M. 10 luglio 1998 n. 180 art. 12).
Le somme potranno in quest’ultimo caso essere rateizzate in 8 o 16 rate trimestrali di pari importo.
Anche l’accertamento con adesione può essere una strada percorribile, considerato che opererebbe il cumulo tra le violazioni, essendo violazioni sulla stessa imposta e sullo stesso anno, il 2022 (art. 12 comma 8 del DLgs. 472/97).
Insomma, bisogna vedere quante violazioni risultano commesse, anche in base alle lettere di compliance che verranno recapitate.
I decreti delegati potranno cambiare lo scenario
Occorre poi tenere presente che in sede di ravvedimento “bisogna”, quanto meno per “stare tranquilli”, ravvedere l’omesso versamento dell’IVA periodica. Nella fase di controllo, di norma tale sanzione non viene presa in considerazione.
Un ultimo punto da valutare.
Tra i criteri direttivi della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) figura la razionalizzazione del ravvedimento operoso: il cumulo potrebbe allora essere ammesso in sede di ravvedimento e, se ciò avverrà, ragionevolmente avrà effetto retroattivo.
Bisogna vedere se i decreti delegati entreranno in vigore per tempo (il ravvedimento va perfezionato entro il 15 dicembre 2023) e se le novità saranno retroattive (la retroattività è a nostro avviso d’obbligo ex art. 3 del DLgs. 472/97, ma non può essere data per certa).
Fonte: Eutekne INFO
Alfio CISSELLO