Nel caso di effettuazione di un’operazione di conferimento di partecipazioni, per poter applicare il regime derogatorio di “realizzo controllato” previsto dal comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR, in luogo del regime normale di “realizzo della partecipazione conferita al valore normale” previsto altrimenti dall’art. 9 del TUIR, è necessario che la partecipazione oggetto di conferimento superi le soglie di qualificazione del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure del 25% del patrimonio (soglie abbattute, rispettivamente, a 2% e 5% nel caso in cui la scambiata sia una società quotata).
Se però oggetto di conferimento è la partecipazione in una holding, i predetti requisiti di qualificazione devono sussistere anche con riferimento alle società da essa partecipate (c.d. “qualificazione indiretta”).
Sul punto, lo schema di decreto attuativo degli artt. 5, 6 e 9 della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) reca alcune importanti novità che, sulla base del testo dello schema medesimo, risulteranno peraltro applicabili alle operazioni di conferimento compiute sin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale il decreto entrerà in vigore (ossia, prevedibilmente, alle operazioni compiute a decorrere dal 1° gennaio 2024).
In primo luogo, specifica espressamente che la verifica della sussistenza della “qualificazione indiretta” delle partecipate, della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, si rende necessaria quando oggetto di conferimento sono partecipazioni in un soggetto che rientra tra quelli indicati all’art. 162-bis comma 1 lett. b) o c) n. 1) del TUIR, ossia che, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, presentano un ammontare complessivo delle partecipazioni in intermediari finanziari, oppure in soggetti diversi da intermediari finanziari, superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
In secondo luogo, delimita il perimetro delle “partecipazioni indirette” per le quali deve essere verificata la sussistenza della “qualificazione indiretta” alle partecipate di “primo livello” della holding, fermo restando che, se la partecipata di “primo livello” della holding è a sua volta una holding secondo la definizione di cui all’art. 162-bis comma 1 lett. b) o c) n. 1) del TUIR, il perimetro di verifica della sussistenza della “qualificazione indiretta” si estende alle partecipate di “primo livello” della subholding.
In terzo luogo, trasforma da integrale a prevalente il requisito del soddisfacimento delle soglie di qualificazione da parte delle “partecipazioni indirette” che rientrano nel predetto perimetro di verifica, nel senso che non è necessario che tale requisito risulti soddisfatto con riguardo a tutte le “partecipazioni indirette” comprese nel perimetro di verifica ed è invece sufficiente che risulti soddisfatto con riguardo alla parte prevalente delle “partecipazioni indirette”.
A tale fine, la nuova disciplina specifica che il requisito risulta soddisfatto dalla parte prevalente delle “partecipazioni indirette” quando sussiste con riguardo alle “partecipazioni indirette” oggetto di verifica il cui valore contabile complessivo, tenuto anche conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa, è superiore alla metà del valore contabile totale delle “partecipazioni indirette” comprese nel perimetro di verifica.
Se la prima delle tre modifiche sopra richiamate ha come finalità quella di fare chiarezza sulla nozione di holding, le altre due modifiche comportano un significativo ampliamento delle casistiche per le quali risulterà possibile avvalersi del regime di “realizzo controllato” di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR, rispetto al suo spettro di applicazione in base alla disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto attuativo di questa parte della riforma fiscale, perché il possesso indiretto di partecipazioni di modesto valore contabile non risulterà più preclusivo dell’accesso al regime di favore fiscale.
FONTE: Eutekne Info
Enrico ZANETTI