Il sequestro preventivo realizzato dalla procura di Milano ai danni di Airbnb costituisce solo una parte del problema, in quanto, oltre alle conseguenze penali dei suoi comportamenti, restano da valutare le conseguenze delle violazioni fiscali in materia di dichiarazione e ritenuta (si veda “Rapporto difficile con la ritenuta sulle locazioni brevi per Airbnb” del 9 novembre 2023).

L’art. 4 del DL 50/2017 prevede, a carico degli intermediari (definiti non solo come “soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare”, ma anche come “soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”, rappresentando così perfettamente la piattaforma in questione) tre tipi di obblighi, ovvero:
– in primo luogo, l’obbligo di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione;
– in secondo luogo, ove siano intervenuti nel pagamento del canone di locazione, “l’obbligo di ritenuta dell’imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori ed il versamento di tale imposta all’Erario, vuoi a titolo di cedolare secca, vuoi a titolo di acconto in funzione della scelta effettuata dai locatori”;
– in terzo luogo, in mancanza di una stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di designarvi un rappresentante fiscale.

Tralasciando il primo e l’ultimo obbligo, che è stato dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria dalla Corte di Giustizia (causa C-83/21) e dal Consiglio di Stato (n. 9188/2023), è interessante soffermarsi sul secondo adempimento, concernente la ritenuta e la certificazione come sostituto di imposta.

Sappiamo (perché la piattaforma stessa non ne ha fatto segreto, ritenendo gli obblighi illegittimi o a essa inapplicabili) che Airbnb non ha operato la ritenuta né la certificazione. Quindi, dovrebbe andare incontro alle sanzioni per omessa certificazione e per omessa dichiarazione ex art. 2 del DLgs. 471/97 (dal 120% al 240% delle ritenute non versate), in quanto la mancata ritenuta (sanzionata dall’art. 14 del DLgs. 471/97 nella misura del 20%), in presenza di violazione dichiarativa, rimane assorbita (così la risposta interpello Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 449 in tema di infedele modello 770, ma lo stesso dovrebbe valere per l’omessa dichiarazione).

Tuttavia, va considerato che la ritenuta doveva essere sottratta dai corrispettivi riversati ai clienti. Il punto apre innumerevoli questioni:
– da un lato, l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a recuperare la ritenuta in capo al sostituto e l’imposta in capo al sostituito nella sostituzione a titolo di acconto (secondo la giurisprudenza, se la ritenuta non è effettuata e non è versata, c’è solidarietà tra le parti sin dall’origine del rapporto, Cass. SS.UU. n. 10378/2019 e Cass. n. 8588/2020);

– i singoli locatori brevi potrebbero aver a suo tempo pagato l’imposta sulle locazioni brevi, dichiarando i canoni percepiti (senza inserire la ritenuta subìta, ovviamente) nel modello REDDITI;

– la ritenuta sarebbe stata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto in assenza di opzione (come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 4 comma 5 del DL 50/2017), ma l’opzione spettava al contribuente (sicché il sostituto non ne sa nulla), anche se è ovvio che il regime naturale (in caso di inerzia dichiarativa del contribuente) sarebbe quello dell’IRPEF (e, quindi, la ritenuta sarebbe a titolo di acconto);

– nel caso in cui l’Agenzia recuperasse la ritenuta in capo al sostituto (Airbnb), questi avrebbe titolo astrattamente per rivalersi nei confronti dei contribuenti i cui canoni a suo tempo doveva decurtare del 21%, ma ove questi avessero già corrisposto l’imposta si determinerebbe una doppia imposizione

Possibile doppia imposizione se le locazioni sono state dichiarate

Da questi pochi elementi si comprende che le variabili sono moltissime.
Sarebbe necessario fare un esame sul singolo contratto di locazione breve su Airbnb per verificare se il locatore lo abbia dichiarato nel modello REDDITI, se abbia o meno optato per la cedolare secca e se abbia pagato l’imposta, in quanto tutti questi elementi potrebbero incidere sul recupero della ritenuta in capo al sostituto.

A ciò si aggiunge, poi, la questione della natura imprenditoriale della locazione breve su cui Airbnb starebbe puntando la difesa, sostenendo che non avrebbe potuto sapere se la locazione fosse resa dagli host in regime imprenditoriale o meno, e, quindi, se operare la ritenuta.

Va comunque considerato che la presunzione di imprenditorialità di chi destina più di 4 appartamenti alla locazione breve (art. 1 comma 595 della L. 178/2020) trova applicazione “con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021”, lasciando impregiudicato il periodo 2017-2021. 

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO e Anita MAURO

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