L’invio di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, riferita all’anno 2021, è ammesso anche per detrarre l’imposta relativa a una fattura d’acquisto ricevuta in tale annualità, ma non registrata tempestivamente.

Sulla base di quanto precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, il diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato all’esistenza di un duplice requisito:
– l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);
– il possesso di una valida fattura d’acquisto (presupposto formale).
Il diritto può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta (art. 19 comma 1 del DPR 633/72).

L’annotazione delle fatture sul registro IVA degli acquisti deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno di ricezione delle fatture e con riguardo alla medesima annualità (art. 25 comma 1 del DPR 633/72).

Nel caso di un acquisto con IVA esigibile nel 2021 per il quale si è ricevuta la fattura in tale anno, dunque, l’IVA assolta poteva essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa alla citata annualità, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 2 maggio. Come chiarito nella predetta circolare, tuttavia, il soggetto passivo che non abbia esercitato per tempo il diritto alla detrazione dell’IVA, può recuperare l’imposta assolta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72 ossia, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2027. Si ricorda che, recentemente, è stato chiarito che non è possibile avvalersi del differimento dei termini previsto dall’art. 57 comma 3 del DPR 633/72, qualora il soggetto passivo non ottemperi tempestivamente alla richiesta dell’Ufficio di presentare i documenti per l’erogazione del rimborso (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 328/2022).

In merito al preventivo obbligo di registrazione del documento, sulla base di quanto chiarito sempre nella circ. n. 1/2018, si ritiene possibile annotare la fattura in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2021 o adottare altre soluzioni ammesse dal predetto documento di prassi. Resta inteso che l’imposta sull’operazione non deve essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche per il 2022. 

Seppure la circolare richiami, fra l’altro, l’applicabilità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di registrazione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, non sembra possibile sostenere che la tardiva registrazione della fattura d’acquisto sia punibile ai sensi di questa disposizione. Potrebbe forse al più essere irrogabile la sanzione amministrativa (da 1.000 a 8.000 euro) per la violazione degli obblighi relativi alla contabilità di cui all’art. 9 comma 1 del DLgs. 471/97. Sarebbe comunque da valutare la proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa, tenuto conto che non appare configurarsi un danno per l’Erario.

Niente integrativa per le fatture ricevute nel 2022

Un caso differente da quello sopra descritto si verifica quando è stata ricevuta nel 2022 una fattura relativa a un’operazione per la quale l’IVA è divenuta esigibile nel 2021. In questa ipotesi, il diritto alla detrazione sorge nel 2022, quindi il cessionario o committente potrà detrarre l’imposta annotando il documento nel registro IVA degli acquisti entro il 2 maggio 2023 (termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2022). Se la registrazione del documento avverrà nei primi quattro mesi del 2023, tuttavia, sarà necessario avvalersi dell’apposito sezionale relativo alle fatture ricevute nel 2022. Questo al fine di evidenziare che l’IVA non è stata computata nelle liquidazioni periodiche relative al 2023, ma concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA per il 2022.

Fonte: Eutekne INFO

Mirco GAZZERA e Simonetta LA GRUTTA

CONDIVIDI