Nella circolare n. 8 dello scorso 24 marzo, Assonime ha accolto con favore le novità introdotte nel modello IVA 2026 per tenere conto della disapplicazione, in sede giurisprudenziale, delle penalizzazioni IVA derivanti dalla disciplina delle società di comodo. Tuttavia, si evidenzia la necessità di un intervento normativo di coordinamento, nonché di chiarimenti ufficiali, circa le modalità di recupero dei crediti maturati in passato.

L’art. 30 comma 4 della L. 724/94 preclude:
– il rimborso del credito IVA, la sua compensazione nel modello F24 o la cessione a terzi, alle società di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito viene esposto in dichiarazione;
– la compensazione del credito anche con il debito degli anni successivi, alle società di comodo che, per tre periodi d’imposta consecutivi, non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

Nella sentenza resa sulla causa C-341/22, la Corte di Giustizia dell’Ue ha sancito che gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce non consentono, rispettivamente, di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell’IVA, qualora l’importo delle operazioni effettuate, rilevanti ai fini dell’imposta, non raggiunga la soglia stabilita da una normativa nazionale.

Occorre considerare, infatti, che:
– la qualifica di soggetto passivo non può essere subordinata alla condizione che la persona effettui operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo superiore a una soglia di reddito fissata preventivamente, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di tale soggetto;
– nessuna disposizione della direttiva IVA condiziona il diritto alla detrazione al fatto che l’importo delle operazioni soggette a imposta, effettuate da un soggetto passivo durante un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.

Alla luce dell’interpretazione dei giudici unionali, la Cassazione ha poi disapplicato la normativa nazionale in numerose pronunce (ex multis, Cass. n. 25705/2025). Nonostante la descritta incompatibilità, il precedente modello di dichiarazione IVA (relativo al 2024) era rimasto immutato, prevedendo ancora le penalizzazioni “automatiche” per le società non operative.

Sulla questione è stata presentata anche l’interrogazione parlamentare n. 5-03950/2025, ma il MEF ha precisato che, nelle more della completa revisione della disciplina sulle società di comodo, non è possibile fornire alcuna soluzione operativa in merito al recupero dei crediti IVA maturati da tali soggetti passivi.

Seppure il legislatore non sia ancora intervenuto, il modello IVA per il 2025 presenta alcune novità che tengono conto del quadro giurisprudenziale descritto, per esempio:
– la casella nel rigo VA15 deve essere barrata solo per segnalare che il soggetto passivo rientra fra le società non operative, ma non occorre più riportare il codice che forniva dettagli sui periodi d’imposta in cui si è verificata tale situazione;
– nel rigo VX4 non è più presente il riquadro con l’attestazione del soggetto passivo di non rientrare fra le società o gli enti non operativi o, comunque, di aver presentato un’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina.

Resta aperta, tuttavia, la questione relativa alle modalità di recupero e utilizzo dei crediti IVA maturati in passato e disconosciuti ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L. 724/94. Infatti, questo aspetto richiede un intervento legislativo che era già stato sollecitato da Assonime nella precedente circolare n. 6/2025. Nella circolare n. 8/2026, Assonime ritorna sul punto e osserva che tali crediti potrebbero essere recuperati attraverso delle dichiarazioni IVA integrative, da presentare entro il termine di decadenza del potere di accertamento ex art. 57 del DPR 633/72 (cioè 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria).

Occorre comprendere, però, se questa soluzione sia compatibile con quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta a interpello n. 58/2026, ossia che il ricorso alla dichiarazione integrativa è ammesso solo in presenza di “errori od omissioni”, fra i quali non rientrano i comportamenti adottati dal soggetto passivo per conformarsi agli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria. Secondo Assonime, la situazione in esame non discende dall’adesione a una prassi amministrativa, ma dall’applicazione di una disposizione di legge. Tuttavia, anche in questo caso non sussisterebbero “errori od omissioni”. Pertanto, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate chiarisse se è ammissibile il ricorso alla dichiarazione integrativa o se occorre presentare un’istanza di rimborso.

Alla luce del superamento in dichiarazione delle penalizzazioni IVA “automatiche” per le società di comodo, Assonime ritiene che, per fruire e riportare il credito, non dovrebbe più essere necessario presentare l’istanza di interpello (art. 30 comma 4-bis della L. 724/94) per dimostrare l’esistenza di oggettive situazioni ostative al conseguimento dei ricavi o allo svolgimento delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Fonte: Eutekne Info

Mirco Gazzera

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