L’ipotesi del DL crescita eviterebbe ai lavoratori dei “forfetari” di dover presentare la dichiarazione dei redditi per liquidare IRPEF e addizionali

Stando alle prime anticipazioni, una delle misure che dovrebbe essere prevista dal DL “crescita” che il Governo sta esaminando in questi giorni, riguarda l’introduzione dell’obbligo di operare le ritenute alla fonte a titolo d’acconto dell’IRPEF sulle somme corrisposte a dipendenti e collaboratori da parte dei soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

In base al quadro normativo attuale (art. 1 comma 69 della L. 190/2014), i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73) sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, ecc. Ciò significa che, ad esempio, le retribuzioni dei dipendenti, così come i compensi dei professionisti che hanno reso prestazioni al soggetto forfetario sono corrisposte al lordo delle ritenute IRPEF. A tal proposito, la Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità per il 2015 aveva specificato che “i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta”.
Tali soggetti indicano nel quadro RS del modello REDDITI PF il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Il tema della corresponsione di somme a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questo assimilati da parte del contribuente in regime forfetario ha assunto rilevanza marginale fino al 2018 stante il doppio limite cui si doveva sottostare nel regime, in termini di:
– ricavi e compensi percepiti;
– sostenimento di spese per lavoro dipendente, le quali non dovevano essere superiori a 5.000 euro lordi.

Dal 2019, per effetto delle modifiche della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), la soglia di ricavi e compensi per applicare il regime agevolato è stata incrementata a 65.000 euro per tutte le attività ed è stato eliminato il vincolo all’accesso connesso al sostenimento di spese per lavoro. Ciò ha determinato un ampliamento della platea dei forfetari e, tra essi, di coloro che possono avvalersi, “senza limitazioni”, di prestazioni di lavoro dipendente.

Per effetto dell’attuale norma di esonero, il datore di lavoro in regime forfetario corrisponde al dipendente o collaboratore una retribuzione al netto delle ritenute a titolo previdenziale, ma al lordo di quelle fiscali, con obbligo di compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (risposta interpello DRE Campania 19 maggio 2017 n. 954-881/2017).

A sua volta, percependo un reddito al lordo delle ritenute d’acconto IRPEF, il dipendente o il collaboratore dovrebbe sempre presentare il modello 730 o il modello REDDITI PF per liquidare e versare le imposte dovute (IRPEF e addizionali). Infatti, l’art. 1 comma 4 del DPR 600/73 e le istruzioni ai modelli 730 e REDDITI PF stabiliscono l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono solo redditi di lavoro dipendente o assimilati o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto.

L’obbligo di ritenuta opererebbe dal 1° gennaio 2019

Intervenendo direttamente sul comma 69 dell’art. 1 della L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2019, verrebbe introdotto, per i soggetti in regime forfetario, l’obbligo di operare le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (resterebbe, invece, fermo l’esonero per le altre ritenute).
Inoltre, allo scopo di rendere per il lavoratore maggiormente sostenibile l’impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, la bozza del DL “crescita” prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.

La medesima disposizione sarebbe poi inserita nell’art. 1 comma 21 della L. 145/2018, in modo tale da rendere obbligatorie le predette ritenute anche per imprenditori individuali e professionisti che si avvarranno dal 2020 dell’imposta sostitutiva del 20% sui ricavi e compensi fino a 100.000 euro.

Fonte: Eutekne info

Paola RIVETTI

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