Fra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Videoconferenza del 1° febbraio 2024, di interesse per gli operatori sono quelli in merito al regime fiscale delle cripto-valute in vigore dal 2023.
In primo luogo, si analizza un passaggio della circolare n. 30/2023 nel quale viene affermato che, “nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato le cripto-attività dovrà fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata all’Agenzia delle entrate, agli intermediari o operatori che ricevono l’opzione per il regime del risparmio amministrato, al fine di consentire a questi ultimi di assumere come costo di acquisto quello indicato nella dichiarazione”.
Viene quindi chiesto di confermare che anche nel caso del regime dichiarativo il contribuente possa assumere, ai fini della determinazione delle plusvalenze, come costo di acquisto quello indicato nel modello per la regolarizzazione delle cripto-attività.
Con riferimento alla domanda di regolarizzazione che consentiva di sanare le violazioni relative alle imposte e al monitoraggio fiscale (quadro RW), il valore da indicare è quello di mercato al termine del periodo d’imposta.
Tale impostazione era valida sia per le cripto-attività detenute in regime di risparmio amministrato, sia per quelle detenute in regime dichiarativo.
In merito, l’Agenzia delle Entrate osserva che sia nel regime dichiarativo, sia nel regime amministrato, la plusvalenza ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto, come previsto dal comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, non assumendo, a tali fini, alcuna rilevanza il valore delle cripto-attività indicato nel modello di regolarizzazione valida ai fini del regime dell’art. 1 commi 138-142 della L. 197/2022.
Pur ritenendo condivisibile questa impostazione, non viene chiarito il motivo per cui la circolare n. 30/2023 riporta il passaggio che è stato indicato sopra e non viene nemmeno spiegato come si raccordino tra loro tali interventi di prassi.
L’Amministrazione finanziaria ricorda anche che il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero.
Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto. A titolo esemplificativo e non tassativo, si ritiene che potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca, con certezza, la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.
L’Agenzia entra anche nel merito della compilazione del quadro RW del modello REDDITI.
Seguendo una ratio semplificatrice, si precisa che nel quadro RW potrà essere compilato un rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
È comunque facoltà del contribuente, ove possibile, compilare, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW.
Infine, si riporta la posizione espressa in merito all’applicazione delle sanzioni per coloro che hanno detenuto cripto-attività dal 2017 e che non hanno aderito all’ultima sanatoria della legge di bilancio 2023.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, coloro che hanno deciso di non avvalersi della regolarizzazione di cui all’art. 1 commi 138-142 della L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), non possono più beneficiare delle misure premiali previste da questa disciplina. Ne consegue che si applica il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97 commisurato alle sanzioni ordinarie.
Quindi, in caso di omessa indicazione nel quadro RW di cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, vale la sanzione minima del 3% ex art. 5 del DL 167/90 senza l’applicazione del raddoppio previsto per la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cfr. anche la circ. n. 30/2023, § 3.4).
Per l’omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, la norma di riferimento è l’art. 1 del DLgs. 471/97.
In questo caso, l’inadempimento deve essere rimosso presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini previsti dall’art. 43 del DPR 600/73, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
Fonte: Eutekne INFO
Salvatore SANNA