Le disposizioni in materia di reverse charge riguardanti il settore elettronico ed energetico possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2026.
Tale facoltà è stata attribuita a ciascuno Stato membro dalla direttiva Ue n. 890 del 3 giugno 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue di ieri (L 155/1).

Spetterà quindi al legislatore nazionale valutare se estendere la disciplina prevista dall’art. 17 comma 6 lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, attualmente limitata alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 17.

Per quanto qui di interesse, il “rinnovato” meccanismo del reverse charge si applica in relazione alle seguenti fattispecie:
– cessioni di telefoni cellulari;
– cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
– trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
– trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

In merito all’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore elettronico, alcune precisazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate.
La speciale disciplina riguarda le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Pertanto, l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie (ris. n. 36/2011 e circ. n. 21/2016) per:
– le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
– le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del DPR 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.

Si precisa che non è previsto un termine ultimo, invece, per l’efficacia delle disposizioni in tema di reverse charge relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 comma 5 del DPR 633/72), alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72), alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72), alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Per queste ultime operazioni, il reverse charge è disciplinato dall’art. 199 della direttiva 2006/112/CE, il quale consente agli Stati membri di stabilire a regime che il debitore d’imposta sia il cessionario o committente.

Diversamente, per le cessioni in ambito elettronico ed energetico, ricomprese tra le operazioni individuate dall’art. 199-bis della direttiva, il meccanismo del reverse charge può essere previsto dagli Stati membri solamente in via temporanea.
Di qui la necessità di una proroga con uno specifico intervento normativo (come avvenuto con la direttiva 2022/890/Ue), al fine di estenderne l’efficacia anche oltre il termine del 30 giugno 2022.

Come d’abitudine, nei “considerando” che aprono la direttiva 2022/890/Ue è possibile trovare esposte alcune delle ragioni che hanno portato al rinnovo della misura prevista dall’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce.Strumento efficace nella lotta contro le frodi IVA

In particolare, viene menzionato un intervento della Commissione Ue (relazione del’8 marzo 2018) da cui emerge come il meccanismo del reverse charge sia un efficace strumento temporaneo per il contrasto alle frodi in materia di IVA tra cui la “frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente” (MTIC) con intervento del c.d. “missing trader”.

Non essendo stata significativamente modificata la disciplina IVA nel corso degli ultimi anni, è “ragionevole presumere che gli esiti e considerazioni della relazione rimangano in gran parte validi”. La scadenza delle descritte misure in tema di reverse charge priverebbe, dunque, gli Stati membri di strumenti efficienti di lotta contro le frodi.

Per questi motivi, si è provveduto a prorogare le disposizioni in esame per un ulteriore lasso temporale, nell’attesa che in sede comunitaria si completino le negoziazioni relative al sistema definitivo dell’IVA (che originariamente avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2022) e si sviluppino nuovi strumenti di lotta contro l’evasione fiscale.

Fonte: Eutekne INFO

Emanuele GRECO

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