La legge delega di riforma fiscale contempla un’ampia revisione del comparto delle aliquote IVA, nell’ottica di razionalizzarne il numero e la misura “secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea” (art. 7 comma 1 lett. c) della L. 111/2023).

La riforma dovrà andare di “pari passo” con la nuova disciplina comunitaria, prevista dalla direttiva 2022/542/Ue, che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 31 dicembre 2024, affinché le disposizioni siano applicabili dal 1° gennaio 2025.

Quanto al numero e alla misura delle aliquote IVA, la nuova direttiva permetterà a ciascuno Stato membro (inclusa l’Italia) di adottare:
– un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%;
– una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%;
– una sola esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte (c.d. “aliquota zero”).
In merito alle ultime due condizioni, la direttiva 2022/542/Ue consente agli Stati membri di agevolare un massimo di sette categorie (contenute nell’Allegato III della direttiva 2006/112/Ue), ma questo limite non riguarda l’Italia sino al 2031.

Volendo fare un raffronto con la normativa interna, si constata che attualmente le aliquote ridotte sono tre (4%, 5% e 10%), di cui due almeno pari al 5% e una inferiore al minimo del 5%.
Ferma restando la volontà del legislatore nazionale di razionalizzare il numero delle aliquote, la struttura attuale potrebbe anche mantenersi, essendo compatibile (quantomeno sino al 2031) con la direttiva 2022/542/Ue, che l’Italia dovrà adottare dal 2025.
Sembrerebbe, invece, necessario un ampliamento e una ridefinizione dei beni e dei servizi soggetti al regime di “aliquota zero”, il quale, peraltro, non è ancora stato collocato all’interno del DPR 633/72.

In ogni caso, l’adozione di un’aliquota inferiore al 5% e di un’aliquota zero sono circoscritte ai soli beni e servizi individuati nei punti da 1) a 6) e 10-quater) dell’Allegato III della direttiva (e non a tutte le categorie agevolabili con aliquote ridotte superiori al 5%). Sono, ad esempio, i prodotti alimentari, l’erogazione di acqua, i prodotti farmaceutici, i dispositivi di protezione medici, il trasporto di passeggeri, la fornitura di libri, giornali e periodici, anche per via elettronica. Salvo aspetti di dettaglio, si tratta di beni e servizi già in buona parte agevolati con aliquota del 4% o pari a zero.

Inoltre, l’art. 105-bis par. 1 della direttiva 2006/112/Ce consente il mantenimento dell’aliquota del 4% e dell’aliquota zero per quei beni e servizi (anche diversi dai punti da 1) a 6) e 10-quater) le cui disposizioni agevolative erano in vigore al 1° gennaio 2021, sempreché compatibili con il diritto unionale. È specificato che vi rientrano le riduzioni di aliquota per l’edilizia abitativa.

L’obiettivo della riforma, indicato dal legislatore nell’art. 7 della L. 111/2023, è quello di “una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale”.

Il primo criterio di intervento è, dunque, far sì che vi sia un’uniformità nella previsione delle aliquote tra beni e servizi simili. Essendo talune disposizioni molto risalenti e frammentate, può accadere che a un bene l’imposta si applichi nella misura del 10% e a un bene omologo nella misura ordinaria, spesso perché la normativa non ha tenuto conto dell’evoluzione tecnologica (era accaduto, ad esempio, nel caso degli ebook).

Per ovviare a queste incongruenze, si prefigura il ricorso alla nomenclatura combinata (per i beni) o alla classificazione statistica (per i servizi).
La possibilità di ricorrere alla merceologia doganale, per definire i prodotti ad aliquota IVA ridotta, è, tra l’altro, espressamente contemplata anche nel par. 4 del riformulato art. 98 della direttiva 2006/112/Ce, cui la legge delega ha fatto riferimento. Nella nuova direttiva è, infatti, stabilito che “nell’applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione”.

Il secondo criterio di intervento concerne l’individuazione dei beni e dei servizi che consentono di soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale.
Essendo le categorie di cessioni e prestazioni comprese nell’Allegato III piuttosto ampie, la definizione dei contorni esatti dell’agevolazione spetta al legislatore interno, secondo una scelta di carattere eminentemente politico.

In tema di aliquote IVA, la legge delega delinea ulteriori misure, contenute nell’art. 7 lett. e) della L. 111/2023, vale a dire la riduzione dell’aliquota per l’importazione di opere d’arte (ragionevolmente si tratterà di quella del 5%) e l’estensione dell’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (attualmente, infatti, le cessioni interne sono agevolate solo quando l’oggetto è ceduto direttamente dall’autore o dagli eredi o legatari).

Fonte: Eutekne INFO

Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

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