Il Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Milano, nel decreto del 22 febbraio 2023, ha affermato che l’organo amministrativo di una società di capitali può, anteriormente alla nomina dei liquidatori, disporre la revoca dello stato di “scioglimento” senza che sia necessario attivare il procedimento di revoca della “liquidazione”.
Nel caso di specie, in particolare, l’amministratore unico di una srl, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, provvedeva all’iscrizione della relativa dichiarazione nel Registro delle imprese; successivamente veniva revocato e sostituito con un nuovo amministratore che procedeva alla revoca dello stato di scioglimento e alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese. L’ex amministratore e un socio, quindi, chiedevano di cancellare l’iscrizione della dichiarazione di revoca dello stato di scioglimento, ma la richiesta veniva respinta dal Conservatore prima e dal Giudice del Registro poi.
Rispetto a tutto ciò si ricorda che, in genere, ex art. 2484 comma 3 c.c., gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertino la causa. Peraltro, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale già dal verificarsi di una causa di scioglimento (ex art. 2486 comma 1 c.c.).
Contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, poi, gli amministratori devono convocare l’assemblea affinché deliberi, tra l’altro, la nomina del o dei liquidatori (art. 2487 comma 1 c.c.).
Tale nomina deve essere iscritta, a cura degli stessi liquidatori, nel Registro delle imprese (art. 2487-bis comma 1 c.c.). Avvenuta tale iscrizione, gli amministratori cessano dalla loro carica e prende avvio la procedura di liquidazione; procedura che potrebbe essere revocata ex art. 2487-ter c.c.
Il legislatore, in particolare, nell’articolo da ultimo citato, riconosce alla società la possibilità di revocare lo stato di liquidazione – occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento – con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Non è chiaro, però, se tale procedura di revoca debba intervenire dal verificarsi della causa di scioglimento, da quando questa sia stata iscritta nel Registro delle imprese o, come prospettato dalla decisione in commento, solo da quando sia intervenuta la nomina dei liquidatori.
Nulla, inoltre, si dice con riguardo ad una eventuale revoca dello “stato di scioglimento”. Ciononostante, afferma il giudice milanese, essa deve ritenersi ammissibile e riconducibile al contenuto dello stesso potere dell’organo gestorio di accertare la sussistenza di una causa di scioglimento; nel senso che ci si troverebbe in presenza di un potere/dovere di accertare la causa di scioglimento che presenta un contenuto unitario, sia positivo che negativo.
In particolare, il giudice del registro, alla luce di un suo precedente inedito, sottolinea come, dal momento che la fase di liquidazione inizia con l’iscrizione al Registro delle imprese della delibera di nomina del liquidatore, successivamente all’iscrizione dello stato di scioglimento, è possibile accertare, in presenza di una mutata situazione che abbia “neutralizzato” la causa stessa, il venire meno dello stato di scioglimento medesimo, con conseguente dichiarazione di revoca da iscrivere al Registro delle imprese; ciò senza che sia necessario attivare il procedimento di cui all’art. 2487-ter c.c. in tutte le ipotesi in cui all’iscrizione dello stato di scioglimento non abbia fatto seguito la delibera di nomina del liquidatore.
Le ragioni della revoca dello stato di scioglimento da parte dell’amministratore, quindi, potrebbero consistere tanto in fatti sopravvenuti che eliminino la causa di scioglimento, quanto in una diversa valutazione da parte dell’organo amministrativo.
L’accertamento, da parte dell’amministratore, del fatto che non sussiste la causa di scioglimento prima dichiarata (erroneamente o meno) è considerato atto che rientra tra quelli tipici da iscrivere al Registro delle imprese senza attivare il procedimento di revoca della liquidazione.
Tale procedimento, infatti, secondo il giudice milanese, potrebbe essere attivato solo dopo che la fase di liquidazione sia iniziata con la nomina del liquidatore; prima dell’inizio della liquidazione, ma dopo l’accertamento dello stato di scioglimento iscritto al Registro delle imprese, invece, l’amministratore, non essendo la società in liquidazione, conserva i suoi poteri, pur essendo tenuto ad una gestione meramente conservativa ex art. 2486 c.c.
Ed allora, conclude la decisione in commento, ai fini della revoca dello stato di scioglimento va esclusa la necessità:
– da un lato, di un passaggio assembleare, necessario solo qualora tale organo debba intervenire per eliminare una causa di scioglimento (ad esempio, per interventi di ricapitalizzazione);
– dall’altro, di un giudizio contenzioso sull’accertamento della causa di scioglimento, salvo che non sia attivato da chi contesti la risoluzione assunta dall’amministratore.
Fonte: Eutekne INFO
Maurizio MEOLI