Il disegno di legge delega per la riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri di giovedì 16 marzo, stando alle bozze circolate, prevede una revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.
In particolare, l’art. 5 contiene diverse disposizioni che mirano a una graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.
La riduzione della pressione fiscale dovrà avvenire attraverso il riordino delle aliquote e degli scaglioni di reddito, delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d’imposta, salvaguardandone le principali finalità, quali la salute, l’istruzione, il miglioramento dell’efficienza energetica e la crescita dei figli.
Con particolare riferimento alle aliquote e agli scaglioni di reddito, si ricorda che l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili di cui all’art. 11 del TUIR, diminuendoli da cinque a quattro. Tali aliquote dovrebbero ulteriormente ridursi a tre dal 2024.
Un secondo obiettivo da perseguire, come si legge nell’art. 5 della bozza di Ddl. delega, è quello dell’equità orizzontale, con particolare riferimento all’applicazione della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e del medesimo carico impositivo IRPEF tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione.
Con la nuova disciplina delle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, prevista dalla citata L. 234/2021, la suddetta area di esenzione fiscale è infatti pari a:
– 8.173 euro, per i redditi di lavoro dipendente, in quanto la detrazione di 1.880 euro corrisponde all’imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale;
– 8.500 euro, con riferimento ai redditi di pensione, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955 euro.
Il disegno di legge delega prevede poi l’applicazione della c.d. “flat tax incrementale” anche ai redditi di lavoro dipendente, vale a dire un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura agevolata che si applicherebbe su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d’imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti.
Tale disposizione mira ad agevolare l’incremento reddituale su base annuale, prevedendo però la possibilità di inserire dei limiti al reddito agevolabile.
Si ricorda a tal proposito che una misura simile è stata introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), il quale ha istituito l’imposta sostitutiva del 15% da applicare sulla quota di reddito delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, maturato nel 2023, in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
Un’altra misura prevista dall’art. 5 in esame è la volontà di includere nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, i redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo d’imposta, con esclusione dei redditi di natura finanziaria.
La disciplina attuale che fa riferimento al “reddito complessivo” ai fini IRPEF, ad esempio quella relativa alle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR, comporta che rilevino solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria, con esclusione quindi dei redditi esenti, assoggettati a imposta sostitutiva, a ritenuta a titolo d’imposta o a tassazione separata.
In deroga a tale principio, sono attualmente previste apposite disposizioni che considerano rilevanti anche redditi esenti o soggetti a un diverso regime impositivo, tra cui quelli assoggettati:
– alla cedolare secca sulle locazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del DLgs. 23/2011;
– al regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, come stabilito dal relativo art. 1 comma 75;
– al regime per i c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, come stabilito dall’art. 9 comma 1 del DM 2 gennaio 2008.
Obiettivo della riforma è quindi quello di prevedere una nuova disciplina di carattere generale.
Tra le altre novità in tema di IRPEF si sottolinea:
– la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
– per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito;
– la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l’eccedenza dal reddito complessivo;
– per i redditi di lavoro autonomo, la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Fonte: Eutekne INFO
Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO