Lo schema di decreto per la revisione del regime impositivo dei redditi, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, interviene, tra le altre, in ambito di scambi di partecipazioni, modificando in più punti la disciplina del loro conferimento a realizzo controllato, per come oggi riportata dai commi 2 e 2-bis dell’art. 177 del TUIR. Ci si intende in questa sede soffermare su quanto proposto circa i conferimenti di partecipazioni “qualificate” di minoranza, nell’ipotesi altresì in cui esse siano in una società, diciamo, “holding”: il tutto per evidenziare taluni aspetti dubbi e criticità che l’attuale formula della bozza pone, nella speranza di un miglioramento del testo di legge in vista della sua approvazione.
Il modificato comma 2-ter dell’art. 177 del TUIR vorrebbe che, in ipotesi di conferimento di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, ove al momento dell’operazione la società target rientri tra i soggetti indicati all’art. 162-bis comma 1 lett. b) o c) n. 1) del TUIR, l’applicazione del meccanismo di realizzo controllato sia subordinata al rispetto di una condizione, diciamo, “allargata”: le percentuali indicate dal comma 2-bis, infatti, dovranno sussistere anche per le partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente, nel secondo caso solo per il tramite di società anch’esse rientranti tra i predetti soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR e controllate ex art. 2359 c.c.
Passaggio ulteriore è quello per cui il requisito si considererà comunque soddisfatto ove, questa la lettura più plausibile della formula diffusa, la verifica dia esito positivo con riferimento a partecipazioni dal valore contabile complessivo superiore alla metà del totale di posizioni esaminate. Importante specifica finale è quella per cui, ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile, si dovrà tenere conto della eventuale demoltiplicazione genericamente “prodotta dalla catena partecipativa”.
L’applicazione di quanto ora esposto genera non poche perplessità e incertezze, che la Relazione illustrativa in accompagnamento non aiuta affatto a superare.
In primo luogo, la norma richiede di indagare la natura di holding, per quanto necessario, alla data di efficacia del conferimento: è chiaro, tuttavia, che un socio nella posizione di attore ex art. 177 comma 2-bis del TUIR non avrà i poteri per dare corso ad alcuna disamina infrannuale; d’altro canto, un giudizio fondato sull’ultimo bilancio approvato potrebbe non essere più valido alla tal data e, quindi, lo stesso potrebbe supportare in modo errato l’operazione.
La mancanza di un potere pervasivo in capo al conferente, per come appena scritto, potrebbe poi ingenerare errori nell’individuazione del perimetro di demoltiplicazione, portando, in particolare, a escludere realtà solo apparentemente non controllate: il generico riferimento all’art. 2359 c.c., infatti, renderà rilevanti non solo le situazioni di controllo di diritto esercitato dalle sub-holding, ma anche quelle ove vi sia un controllo fattuale a opera loro, derivante da un’influenza dominante di stampo assembleare o extra-assembleare.
In ultimo, i meccanismi di verifica, anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di salvaguardare in extremis il criterio del realizzo controllato, non sono riportati in modo chiaro.
Ipotizziamo che ALFA, società di partecipazione non finanziaria conferita da Tizio suo socio al 40%, controlli con una partecipazione del 70% BETA, società avente pari natura, iscritta a bilancio per 70, e che quest’ultima sia titolare a sua volta di azioni o quote in GAMMA per il 20% del relativo capitale sociale, iscritte in contabilità per 20.
Sulla scorta di tali dati, le percentuali del novellato comma 2-bis andranno verificate avuto riguardo non solo ad ALFA, ma anche a BETA e GAMMA, previa loro demoltiplicazione da operarsi, questa l’opinione di chi scrive, sin dal livello apicale, in continuità con la norma oggi in vigore: così agendo il requisito di legge non si considererà soddisfatto con riferimento alla (sola) partecipazione detenuta da Tizio, per il tramite di ALFA e di BETA, in GAMMA (40% x 70% x 20% = 5,6%): nulla quaestio, invece, per quanto concerne la posizione indiretta del conferente in BETA (40% x 70% = 28%).
A questo punto, l’applicazione della modifica normativa “way-out” non si presenta lineare. In particolare, con riferimento ai dubbi principali sollevati dai calcoli da operare in capo ad ALFA, e ad essa sola, chi scrive, in linea con la poca ma autorevole dottrina sin qui espressasi, ritiene che il valore contabile della partecipazione da essa detenuta in BETA rientri autonomamente nell’analisi e che lo stesso debba essere apprezzato senza demoltiplicazioni, rappresentando già una quota del 70% del capitale della seconda; per analoghe ragioni, poi, il valore contabile delle azioni o quote di BETA in GAMMA dovrebbe essere depotenziato solo del 30%. Su tali presupposti, l’esimente sarà soddisfatta: in capo ad ALFA, infatti, il valore in BETA di 70, sarà superiore alla metà del dato complessivo di 84, pari, appunto, a 70, cui aggiungere il valore della partecipazione indiretta in GAMMA, demoltiplicato di un solo livello (20 x 70% = 14).
FONTE: Eutekne Info
Emanuele LO PRESTI VENTURA