Verrà assorbita la fiscalità anticipata e differita iscritta nel 2023 sui crediti e i debiti in valuta che sono ancora esistenti al termine dell’esercizio 2024
A seguito dell’approvazione del DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, per i soggetti imprenditori è stato eliminato il doppio binario civilistico-fiscale per la conversione dei crediti e dei debiti in valuta al tasso di cambio di fine esercizio.
Tecnicamente, questo risultato è stato raggiunto attraverso l’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del TUIR che stabiliva l’irrilevanza fiscale delle differenze di cambio “da valutazione” che venivano iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Tale disposizione prevedeva che “la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del Codice civile o di altre leggi o titoli assimilati non assume rilevanza”.
Gli effetti di tale valutazione, quindi, non concorrevano alla base imponibile delle imprese.
Resta fermo, allora come oggi, che gli utili e le perdite su cambi rilevano al momento di realizzo della relativa posta in valuta, ossia al momento dell’incasso di crediti o del pagamento dei debiti. A questi fini, si applica il cambio del giorno in cui avviene l’incasso o il pagamento.
L’irrilevanza fiscale sancita in passato dall’abrogato comma 3 dell’art. 110 del TUIR non riguardava la liquidità in valuta detenuta per cassa o in conto corrente. Infatti, per queste fattispecie le differenze su cambi da valutazione effettuate al termine dell’esercizio rilevavano comunque fiscalmente (cfr. circ. Assonime n. 24/2006).
Il precedente impianto normativo prevedeva anche un’ulteriore eccezione rappresentata dalla previsione per cui si teneva conto ai fini fiscali “della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio”.
Il DLgs. 192/2024 supera quanto sopra, eliminando le eccezioni, come quella della copertura dal rischio di cambio, e lasciando che abbia rilevanza fiscale anche l’iscrizione di utili e perdite su cambi secondo la valutazione effettuata al termine dell’esercizio in applicazione del documento OIC 26 che prevede tale adeguamento per le c.d. “poste monetarie” (i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito).
La decorrenza della rilevanza fiscale delle differenze su cambi da “valutazione” al termine dell’esercizio ha effetto anche sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 per i soggetti solari.
Applicando l’art. 13 commi 3 e 4 del DLgs. 192/2024, si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa.
Ne consegue che non solo l’adeguamento al cambio al 31 dicembre 2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista contabile, tale circostanza comporta che non sarà più necessario stanziare la fiscalità differita attiva o passiva in caso di differenze di cambio da valutazione e anche che verranno automaticamente “riassorbite” le imposte anticipate o differite stanziate su poste monetarie in valuta presenti al 31 dicembre 2023 e che risultano ancora in essere al 31 dicembre 2024.
Per comprendere meglio questo meccanismo, si ipotizzi un credito di 400.000 USD sorto nel 2023 al cambio di 1,08 e contabilizzato per 370.370 euro. Al 31 dicembre 2023 (cambio 1,10) il credito viene iscritto a 363.636 euro e si rileva una perdita su cambi di 6.734 euro che ha originato una variazione in aumento nel modello REDDITI 2024. Su tale importo vengono stanziate imposte anticipate per 1.617 euro (24% x 6.734).
Se al 31 dicembre 2024 il credito risultasse ancora in essere e il tasso di cambio fosse di 1,13, il valore contabile sarebbe di 353.982 euro. Ne conseguirebbe:
– l’iscrizione di una ulteriore perdita su cambi di 9.654 euro che risulterebbe immediatamente deducibile;
– una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 di 6.734 euro che attribuisce rilievo fiscale alla perdita su cambi iscritta nel 2023;
– l’iscrizione a Conto economico al 31 dicembre 2024 di un componente negativo di reddito (irrilevante ai fini fiscali) derivante dal riassorbimento della fiscalità anticipata pari a 1.617 euro.
Rimanendo sul piano civilistico, si segnala, infine, che le novità introdotte dal DLgs. 192/2024 non hanno effetti sul disposto dell’art. 2426, comma 1, n. 8-bis c.c. per il quale l’eventuale utile netto da “valutazione” deve essere accantonato in un’apposita riserva del patrimonio netto non distribuibile fino al realizzo.
Tale iscrizione sarà dunque ancora necessaria.
FONTE: Eutekne Info
Salvatore SANNA