Ieri, 26 luglio 2023, è stata pubblicata la circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate ove si chiariscono vari aspetti applicativi della c.d. rinuncia agevolata in Cassazione di cui all’art. 1 comma 213 della L. 197/2022.
Trattasi, in breve, di una particolare forma di accordo conciliativo stipulato quando il processo pende in Corte di Cassazione.

Ovviamente, il funzionario non ha nessun obbligo di stipularlo né deve motivare la ragione del rifiuto. L’imposta può essere oggetto di negoziazione avendo riguardo alla sostenibilità della pretesa e agli effetti dell’accordo, tra cui rientra la causa di non punibilità prevista dal DL 34/2023.
L’effetto consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Sotto vari punti siamo in presenza di un istituto simile alla conciliazione agevolata che trova disciplina nell’art. 1 commi 206 ss. della L. 197/2022. Infatti, come precisato nella circolare:
– l’accordo può riguardare, a differenza della definizione delle liti pendenti, solo gli atti impositivi in senso sostanziale ma si tiene conto della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 25 giugno 2021 n. 18298, quindi sono conciliabili le liti sulle cartelle di pagamento se questa è il primo atto impositivo notificato al contribuente (espressamente nella circolare n. 21 si ammette che verrà adottato un concetto più ampio di “atto impositivo” rispetto ai documenti di prassi inerenti alle pregresse definizioni delle liti pendenti);
– la rinuncia agevolata opera se il ricorso per Cassazione è stato notificato entro il 1° gennaio 2023, essendo irrilevante il successivo deposito che comunque deve avvenire nei termini;
– se il ricorso riguarda un atto di contestazione di sole sanzioni non è possibile la rinuncia agevolata (visto il consistente abbattimento della sanzione, l’accordo sarebbe contrario alla ratio legis).

Rimane fermo che l’oggetto del processo tributario è il singolo atto impugnato quand’anche ci sia stata una sola sentenza della Corte di secondo grado impugnata in Cassazione, che ha deciso su distinti ricorsi riuniti in primo o secondo grado.
Così, se il ricorso (principale e/o incidentale) riguarda sia un accertamento sia un atto di contestazione di sole sanzioni, l’accertamento può essere oggetto di rinuncia agevolata e l’atto di contestazione di sole sanzioni può essere definito ex art. 1 comma 186 ss. della L. 197/2022.

A differenza di quanto può dirsi per la conciliazione agevolata, quanto ormai pagato per effetto della riscossione frazionata va scomputato dalle somme dovute, ma se eccedente non c’è nessuna restituzione.
Gli importi vanno pagati un unica soluzione senza possibilità di compensazione nel modello F24.
Non è ammesso un accordo parziale e anche sotto questo aspetto si nota una differenza rispetto alla conciliazione agevolata.

Dal punto di vista procedurale, viene formalizzato un accordo con l’Agenzia delle Entrate con pagamento degli importi nei successivi venti giorni, a cui segue la rinuncia (del difensore cassazionista munito di procura speciale) al ricorso per Cassazione.

La rinuncia può esserci anche dopo il 30 settembre

Per quanto riguarda i termini, nella circolare è presente un chiarimento degno di nota:
– il pagamento delle somme deve avvenire nei venti giorni successivi all’accordo e comunque entro il 30 settembre 2023;
– la rinuncia al ricorso in Cassazione può essere formulata anche in un momento successivo (“sarebbe contrario ai principi generali stabilire la decadenza di un accordo già perfezionato per il mancato rispetto di un termine finalizzato semplicemente alla chiusura in rito della lite già definita tra le parti”).

Volendo prospettare un esempio, se si formalizza l’accordo il 28 settembre comunque le intere somme andranno pagate entro il 30 settembre e la rinuncia potrà essere depositata successivamente.
Naturalmente, si tratta di rinuncia che determina l’estinzione del processo per intervenuta definizione e non il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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