L’art. 5 del Ddl. delega fiscale approvato in via definitiva, relativo ai “principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”, stabilisce alla lett. g), “per i redditi di impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società (IRES) con l’assoggettamento a un’imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell’IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest’ultima dall’imposta personale”.
Il regime che il legislatore delegante introduce nell’art. 5 è riservato, su base opzionale, agli imprenditori individuali nonché alle società di persone che siano in contabilità ordinaria e ha la finalità di incentivare la patrimonializzazione dell’impresa o della società, perché viene procrastinata la tassazione progressiva solo quando gli utili sono prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai soci.
Detto regime è tuttavia strutturato in due momenti impositivi diversi: nella prima fase l’impresa o la società “attribuisce”, rispettivamente, all’imprenditore e pro quota ai soci il reddito di impresa determinato ordinariamente secondo le disposizioni del capo VI del Titolo I del TUIR “ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell’IRES”.
Ciascuno di detti soggetti (imprenditore individuale e soci di società di persone) dovrà assoggettare il reddito a esso imputato a imposta proporzionale allineata all’IRES (che sarà verosimilmente il 24%), che in sostanza ha la funzione di acconto dell’imposta ordinaria che dovrà essere applicata nella seconda fase, quando cioè l’utile viene prelevato dall’imprenditore o distribuito ai soci. In tal caso detto utile dovrà concorrere alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a imposizione personale progressiva.
Naturalmente, per evitare una doppia imposizione, l’imposta proporzionale applicata nella prima fase che, come detto, ha la funzione di acconto, viene scomputata dall’imposta personale.
È interessante notare che la delega stabilisce, in coerenza con il sistema attuale, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati/distribuiti “fino a concorrenza delle somme assoggettate a tassazione alla detta imposta proporzionale”. Tale disposizione esclude da tassazione progressiva la quota di utile che eccede il reddito assoggettato a tassazione proporzionale, quindi, ad esempio, la quota corrispondente alle plusvalenze e ai dividendi che non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi degli artt. 58 e 59 del TUIR.
Il sistema proposto dalla delega evoca il criterio introdotto dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904, che aveva la finalità di eliminare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti. Si trattava del credito di imposta sugli utili distribuiti dalle società di capitali, il cui ammontare pari a 9/16 – stabilito con riguardo all’aliquota IRPEG (ora IRES) all’epoca vigente – operava in aumento dell’importo dei dividendi e in detrazione dell’imposta. Come si ricorderà, detta disciplina riconosceva ai soci il credito di imposta sugli utili percepiti, indipendentemente dall’imposta liquidata dalla società stessa. In tal caso poteva verificarsi che i soci beneficiassero di crediti di ammontare eccedente quello delle imposte assolte dalla società. Per ovviare a tale inconveniente, con la legge 25 novembre 1983 n. 649 è stato introdotto il regime della maggiorazione di conguaglio, secondo cui al credito d’imposta riconosciuto ai soci doveva corrispondere un equivalente onere a carico della società erogante.
Diversamente, il regime previsto dal disegno di legge delega è riferito a soggetti IRPEF che non sono destinatari di imposte societarie e che si limitano a imputare ai soggetti di imposta (imprenditore individuale e soci di società di persone) il reddito soggetto a tassazione proporzionale e l’utile assoggettato a tassazione ordinaria nei limiti dell’importo del reddito che è stato assoggettato a tassazione separata, dalla cui imposta è scomputabile l’imposta separata applicata.
Fonte: Eutekne INFO
Stefania BARSALINI