Il Ddl. di bilancio 2026 conferma anche per l’anno prossimo la disciplina dell’affrancamento straordinario delle riserve, già contenuta nell’art. 14 del DLgs. 13 dicembre 2024 n. 192.

La possibilità di eliminare il vincolo della sospensione d’imposta da riserve e fondi dovrebbe quindi essere confermata anche per il 2026; confermata anche l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 10% e pagamento da effettuarsi in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Dovrebbe essere, in breve, riproposta alla lettera la norma del DLgs. 192/2024, fatta salva la traslazione in avanti di un anno dei termini di riferimento per individuare le riserve affrancabili. Potranno quindi essere presi a riferimento tutti i chiarimenti già utilizzati la norma previgente, nonché il DM 27 giugno 2025, esplicitamente richiamato nel Ddl.

Il Governo si aspetta, come si legge nella relazione tecnica al Ddl., un gettito per l’imposta sostitutiva di 820 milioni di euro in 4 anni, il che vuol dire che dovrebbero essere affrancate riserve per poco più di 8 miliardi di euro.
Un elenco abbastanza esaustivo delle riserve affrancabili è contenuto nella Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, nel quale sono menzionate, oltre a quelle costituite in conseguenza dell’applicazione di una delle diverse leggi di rivalutazione dei beni d’impresa (che sono le più ricorrenti), anche le riserve vincolate a seguito dell’opzione per il riallineamento del maggiori valori iscritti in bilancio senza riconoscimento fiscale, effettuato ai sensi, ad esempio, dell’art. 110 comma 8 del DL 104/2020, le riserve da condono e le riserve iscritte ai sensi del previgente art. 55 comma 3 lett. b) del TUIR e altre.

Sono escluse, invece, tra le altre le riserve iscritte a fronte di deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, le riserve per ammortamenti anticipati, le riserve da conferimenti in doppia sospensione d’imposta ex art. 4 del DLgs. 358/97, le riserve iscritte a fronte della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 commi 7-bis ss. del DL 104/2020, le riserve indivisibili delle società cooperative.

Qualora si voglia ricorrere alla facoltà concessa dalla norma in commento, le riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio non devono essere necessariamente tutte affrancate né occorre che lo siano per intero.
È invece necessario che le riserve esistano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (anno 2024 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare) e residuino al termine dell’esercizio successivo. Mutuando quanto chiarito nella Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, questo significa che può essere affrancato il minore tra i due importi: se una parte della riserva del 2024 è stata distribuita nel 2025 (o ne è stata semplicemente deliberata la distribuzione), essa non è più affrancabile in quanto non residua nel 2025. Ma anche nel caso in cui l’importo del 2025 sia superiore a quello del 2024, ad esempio perché la riserva utilizzata per coprire una perdita di esercizio è stata reintegrata ex art. 13 comma 2 della L. 342/2000, il maggiore importo del 2025 rispetto a quello dell’anno precedente non è affrancabile in quanto non esistente nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Il perfezionamento dell’affrancamento avviene con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dell’apposito prospetto (già contenuto nella sez. VII-B del quadro RQ nei modelli REDDITI SC 2025 e REDDITI SP 2025), mentre sono irrilevanti a tal fine eventuali omissioni o ritardi nel pagamento dell’imposta sostitutiva (per i quali si potrà ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97).

In tema di versamento dell’imposta sostitutiva non è stato chiarito, e ci si augura possa esserlo con la riproposizione della misura, se sia possibile anticipare i versamenti della rate e non doverli necessariamente effettuare in quattro anni, come la norma suggerirebbe usando il termine “obbligatoriamente” a proposito delle modalità di pagamento in quattro rate.
Fanno propendere per la possibilità di anticipare il pagamento il fatto che la dilazione per sua natura è a favore del contribuente, che quindi potrebbe rinunciarvi, e non del Fisco, e la posizione possibilista assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 13 febbraio 2006 n. 6 (§ 3.3) a proposito di altra norma di identico tenore letterale (art. 1 comma 472 della L. 266/2005).

D’altro canto, invece, le specifiche tecniche al quadro RQ dei modelli 2025 evidenziano un errore bloccante se nell’apposita casella (rigo 29 colonna 3) non è indicato l’importo della sola prima rata.

FONTE: Eutekne Info

Francesco DE ROSA

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