Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del DLgs. 39/2010 il revisore legale deve verificare nel corso dell’esercizio “la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”. A tale attività è dedicato il principio di revisione (SA Italia) n. 250B.

Si rileva, innanzitutto, che né le fonti normative né il citato standard impongono una specifica frequenza per lo svolgimento delle verifiche durante l’esercizio. Come indicato nella nuova versione delle Linee guida per la revisione delle PMI affidata al Collegio sindacale (novembre 2025) la pianificazione della frequenza, dell’estensione e delle modalità di effettuazione delle attività è lasciata al professionista che potrà considerare, fra l’altro, i seguenti fattori:
– il settore di attività dell’impresa e la natura delle relative operazioni svolte;
– la complessità organizzativa, la numerosità e la frammentazione delle operazioni svolte;
– eventuali carenze procedurali riscontrate;
– eventuali errori nelle scritture contabili evidenziati in precedenti verifiche periodiche;
– rischi connessi alla continuità aziendale.

Viene peraltro osservato come la frequenza delle verifiche periodiche possa essere modificata a seguito di informazioni e valutazioni successive che dovranno trovare evidenza nelle carte di lavoro.
Nei casi di nuovo incarico la prima verifica periodica deve necessariamente coprire un periodo di tempo decorrente dalla data di conferimento dello stesso che solitamente coincide con la data dell’assemblea di nomina. Nelle Linee guida del CNDCEC si sottolinea come tale data sancisca, infatti, “il momento in cui, esperite tutte le verifiche previste per l’accettazione dell’incarico, ossia verificato se sussistano sia le condizioni indispensabili per una revisione contabile sia la comprensione comune dei termini dell’incarico di revisione (tra il revisore e la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance), si avviano formalmente le attività del revisore e decorrono, di conseguenza, le relative responsabilità”.
Inoltre, nel caso della presenza di un organo di controllo a cui è affidata anche la revisione legale, può risultare efficiente coordinare la tempistica di pianificazione delle verifiche periodiche ex art. 14 del DLgs. 39/2010 con le previsioni dell’art. 2404 c.c. che impone una frequenza di “almeno ogni novanta giorni” per le riunioni dell’organo di controllo.

Quanto alle analisi da svolgere, il revisore è tenuto innanzitutto a verificare le procedure predisposte dalla società al fine di individuare, conservare, vidimare, bollare (ove necessario) e aggiornare i libri obbligatori sulla base della normativa di riferimento.

Inoltre, l’auditor è tenuto a verificare, su base campionaria, che l’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali avvenga in linea con le scadenze e le modalità previste dalle disposizioni in materia. Potrebbe, poi, risultare utile per il revisore pianificare, in sede di verifiche periodiche, specifici controlli volti a monitorare i segnali espressamente previsti dal DLgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), al fine di poter tempestivamente attivarsi per un’eventuale segnalazione all’organo amministrativo (si veda “Controlli del revisore sul possibile stato di crisi anche nelle verifiche periodiche” del 30 dicembre 2025).

Per quanto attiene alla formalizzazione delle carte di lavoro, per ogni verifica periodica si deve adeguatamente documentare (in maniera separata rispetto alle working papers delle attività di revisione svolte a fine esercizio);
– la tempistica delle attività di controllo;
– il programma di revisione dei controlli effettuati;
– i risultati a cui il revisore è pervenuto, fornendo esaustiva informativa sulle tecniche utilizzate, le modalità operative messe in atto e le valutazioni alla base delle scelte compiute.

FONTE: Eutekne Info

Stefano DE ROSA

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