Secondo CNDCEC e FNC la riserva deve essere iscritta al netto del fondo imposte differite

Nella giornata di ieri, 17 marzo 2021, il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca che analizza gli effetti della normativa emergenziale sui bilanci relativi all’esercizio 2020.
La prima parte del lavoro esamina, in particolare, la disciplina relativa alla sospensione degli ammortamenti introdotta dal DL 104/2020 conv. L. 126/2020 (c.d. “Agosto”), mentre la seconda parte analizza la disciplina relativa alla riduzione del capitale per perdite contenuta nel DL 23/2020 conv. L. 40/2020 (c.d. “Liquidità”) e modificata dalla L. 178/2020.

Sotto il primo aspetto, si ricorda che, ai sensi dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020 convertito, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
La norma prevede, inoltre, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Il CNDCEC e la FNC, dopo aver analizzato gli elementi caratterizzanti della disciplina, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella bozza del documento interpretativo 9, pubblicata dall’OIC il 25 gennaio 2021 e sottoposta a consultazione fino al 10 febbraio 2021, riporta alcune esemplificazioni sull’adozione della norma.

Le considerazioni maggiormente interessanti attengono alle modalità di formazione e utilizzo della riserva.
L’art. 60 comma 7-ter del DL 104/2020 convertito stabilisce, nel dettaglio, che i soggetti che si avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Il documento di ricerca pubblicato ieri sostiene, in primo luogo, come il legislatore, richiamando il concetto di “riserva indisponibile”, abbia inteso affermare che la riserva in esame non possa essere distribuita ai soci, ma possa essere utilizzata per la copertura delle perdite.
Per quanto attiene alla classificazione in bilancio, la riserva deve essere iscritta separatamente nella voce “A.VI – Altre riserve” del patrimonio netto.

Sotto altro profilo, il CNDCEC evidenzia che la determinazione degli ammortamenti sospesi avviene al momento della formazione del bilancio, mentre le riserve indisponibili si generano in sede di approvazione del bilancio e, quindi, di destinazione degli utili.
Resta fermo, comunque, che l’organo di amministrazione è tenuto ad indicare in Nota integrativa la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 comma 1 n. 22-septies c.c.) e, quindi, ad evidenziare l’obbligo di destinazione.

Peraltro, qualora la riserva correlata alla sospensione degli ammortamenti si formasse mediante l’accantonamento degli utili di esercizi successivi, secondo il CNDCEC, sarebbe utile indicare nella Nota integrativa l’importo per cui la società si impegna negli esercizi futuri a reintegrare la riserva.

Infine, posto che, da un punto di vista reddituale, il beneficio conseguente all’applicazione della norma derogatoria è pari all’ammortamento sospeso al netto delle imposte differite rilevate a fronte della deduzione extracontabile, ad avviso del CNDCEC e della FNC, da un punto di vista patrimoniale, la riserva indisponibile dovrebbe essere rettificata del valore del fondo imposte differite iscritto in bilancio.

Fonte: Eutekne info

Silvia LATORRACA

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