Il Ddl. di bilancio 2023 approvato dalla Camera è stato trasmesso sabato al Senato e l’assemblea di Palazzo Madama inizierà oggi la discussione del provvedimento con l’obiettivo di approvarlo entro il 29 dicembre.
Tra le novità contenute nella versione all’esame dei senatori, vi è lo spostamento dal 30 giugno al 15 novembre 2023 del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2023.
È stata, inoltre, confermata l’aliquota del 16% per l’imposta sostitutiva da applicare per beneficiare del regime.
L’opzione per l’affrancamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi riferibili agli OICR, invece, deve essere comunicata all’intermediario entro il 30 giugno 2023 e l’imposta sostitutiva è pari al 14%.

Guardando ai titoli quotati, quindi, il costo dell’affrancamento è pari:
– per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, al 16% del relativo valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevanti nel mese di dicembre 2022;
– per le quote o azioni in OICR (non in risparmio gestito), al 14% della differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Per le partecipazioni, l’opzione risulta conveniente quando la plusvalenza è superiore al 61,53846% del loro valore normale, mentre per gli OICR il regime agevolativo conviene quando il valore da affrancare è superiore a poco meno del 54% (53,85% circa) del costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
In ragione dell’ambito oggettivo della disposizione e dell’ampiezza dei redditi maturati, ma non realizzati, che possono essere affrancati, sembrerebbe che le norme in discorso siano indirizzate verso quei contribuenti che, in linea di massima, detengano le attività finanziarie da tempo (c.d. cassettisti).

Oltre a quanto precede, è opportuno tenere conto di come influisce l’apertura di una successione sul costo fiscale degli strumenti finanziari in argomento.

Per quanto riguarda le partecipazioni, l’art. 68 comma 6 del TUIR stabilisce che, in caso di successione, si assume come costo (ai fini del capital gain) il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione determinabile in base ai criteri di cui all’art. 9 del medesimo TUIR.
In particolare, per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani ed esteri il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, intendendosi il periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente.
Se i titoli sono stati dichiarati ai fini dell’imposta sulle successioni, ancorché l’imposta non sia poi in concreto dovuta, si deve fare riferimento a questi criteri.

Riguardo agli eredi, si ricorda che il valore normale non è automaticamente assunto quale nuovo costo o valore fiscale “storico” della partecipazione. Infatti, ai sensi dell’art. 68 comma 6 del TUIR, la plusvalenza conseguita dall’erede tramite la cessione di una partecipazione già rivalutata dal de cuius deve essere computata sottraendo al corrispettivo di vendita il valore dichiarato nella denuncia di successione.
In ordine a questa disciplina, si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 10298/2019, la quale ha disconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva per gli eredi di un contribuente che, prima del decesso, aveva optato per la rideterminazione dei valori di acquisto delle proprie partecipazioni e versato tale imposta.

Venendo agli OICR, l’art. 26-quinquies comma 6 del DPR 600/73 e l’art. 10-ter comma 3 della L. 77/83 stabiliscono che sono considerate “cessioni” anche i trasferimenti delle relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa di successione o donazione.

Come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2013, “i trasferimenti di quote o azioni di organismi di investimento a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza sono da considerare fattispecie fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione della ritenuta sui redditi di capitale. Non sussiste più l’eccezione, prevista dal testo precedentemente vigente, relativa ai trasferimenti che avvengano a causa di successione o donazione”.
Pertanto, per gli OICR, la tassazione, in sede di trasferimento delle quote o azioni a seguito di successione, è effettuata sulla base della differenza tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato appartenuto al de cuius.

Sulla base di quanto precede, quindi, sembrerebbe che l’affrancamento dei redditi di cui all’art. 44 comma 1 lett. g) del TUIR sia sempre conveniente (al superamento della soglia del 54% di cui si è detto) in caso di OICR caduti in successione, perché l’onere dell’imposta sostitutiva del 26% verrebbe sterilizzato.

Fonte: Eutekne INFO

Mario BONO e Salvatore SANNA

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