Si avvicina il termine, fissato al 16 dicembre 2021, entro cui deve essere versata la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno (comma 762 dell’art. 1 della L. 160/2019).

In generale, presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 504/92.
Ai fini dell’IMU:
– sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate in A/1, A/8 e A/9;
– sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

Con riguardo all’abitazione familiare, si pone un problema nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in Comuni diversi.
L’art. 5-decies del DL 146/2021 (decreto fiscale) che verrebbe introdotto in sede di conversione, infatti, prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Le novità che riguardano gli immobili situati in Comuni diversi dei componenti del nucleo familiare, non trattandosi di una norma di interpretazione autentica, dovrebbero essere efficaci dalla data di conversione in legge del DL; ne conseguirebbe che, ove l’entrata in vigore dovesse essere il 15 dicembre 2021, per il mese di dicembre sembrerebbe possibile applicare la nuova norma (beneficiando delle agevolazioni per un immobile scelto quale abitazione principale della famiglia), tenendone quindi conto in sede di versamento del saldo IMU entro il 16 dicembre 2021.
Ove la conversione in legge dovesse avvenire successivamente, invece, gli effetti della nuova disposizione dovrebbero esplicarsi a decorrere dal 2022.

Per il passato occorre ricordare che la Cassazione in numerose pronunce ha negato l’agevolazione IMU per entrambi gli immobili (Cass. nn. 2194/2021, 4166/2020, 4170/2020 e 6 dicembre 2021 n. 38672 e 38723), mentre nell’ordinanza n. 17408/2021 il beneficio fiscale è stato riconosciuto per una sola unità immobiliare.
Sul tema, peraltro, si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, chiamata in causa dalla C.T. Reg. Liguria, con l’ordinanza 23 settembre 2020 n. 106 e dalla C.T. Prov. di Napoli, con l’ordinanza 22 novembre 2021 n. 2985 (in dette pronunce le Commissioni tributarie hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, nella parte in cui escludono la riduzione/esenzione dall’IMU per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali).

Quanto al soggetto tenuto al versamento dell’IMU, in linea di massima, si tratta del proprietario dell’immobile; tuttavia, se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario. Devono provvedere a versare l’imposta, inoltre, i locatari (utilizzatori) per gli immobili detenuti in leasing e i concessionari di aree demaniali in regime di concessione.

In generale, entro il 16 dicembre 2021, deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione. Si tratta, ad esempio:
– delle abitazioni principali A/1, A/8 e A/9;
– delle unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito (anche ove sussistano le condizioni per beneficiare della riduzione della base imponibile ai sensi dell’art. 1 comma 747 della L. 160/2019);
– delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
– degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati);
– delle aree fabbricabili, a eccezione di quelle possedute e condotte da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

I versamenti dell’IMU possono effettuati, in alternativa, mediante il modello F24, il bollettino postale, la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Fonte: Eutekne INFO

Arianna ZENI

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