Con il voto di fiducia della Camera avvenuto ieri sul Ddl. di conversione del DL 152/2021 trova conferma la sanzione per la “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Il testo passa ora al Senato.

La decorrenza, tuttavia, non sarà dal 1° gennaio 2022, come prospettato in sede di Commissione Bilancio della Camera, ma dal 1° gennaio 2023.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di debito e carte di credito” (inciso che sarà sostituito proprio dall’art. 19-ter comma 1 lett. a) del DL 152/2021 dal seguente: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”); fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

L’obbligo, tuttavia, non è a oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di uno dei DM predisposti in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, con uno o più decreti del MISE, di concerto con il MEF, “sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).

L’art. 23 del DL 124/2019 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), inoltre, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella ora riproposta che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione, però, era stata poi soppressa in sede di conversione in legge.

Ora, l’art. 19-ter comma 1 lett. b) del DL 152/2021, inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 15 del DL 179/2012 convertito, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, “di qualsiasi importo”, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Rispetto a tale previsione occorre considerare che l’art. 2 comma 1 del DM 24 gennaio 2014, adottato in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, ha stabilito che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro. Tale previsione, in seguito al riferimento normativo “a qualsiasi importo” dovrà ritenersi abrogata.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981; è espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

Appare opportuno, infine, ricordare che a partire dal prossimo 1° gennaio, sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, in luogo dell’attuale limite di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro).

Dalla medesima data, invece, per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nel registro previsto dall’art. 17-bis del DLgs. 141/2010 (c.d. “cambiavalute”), il limite al trasferimento del denaro contante sarà di 2.999,99 euro (ovvero non sarà possibile per importi pari o superiori a 3.000 euro) e non più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro).

Fonte: Eutekne INFO

Maurizio MEOLI

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