Una società, che intende scorporare in una newco una partecipazione di controllo o di collegamento, può procedervi in regime fiscale di “realizzo controllato” ex artt. 175 o 177 del TUIR, oppure in regime fiscale di “neutralità” ex art. 173 del TUIR, a seconda che, per attuare detto scorporo, scelga di avvalersi del “tradizionale” strumento giuridico del conferimento oppure del “nuovo” strumento giuridico della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c.

Se la società attua lo scorporo tramite conferimento in regime fiscale di “realizzo controllato” ex artt. 175 o 177 del TUIR, la partecipazione che la società scorporante riceve in cambio nella società conferitaria si considererà da essa posseduta, anche ai fini delle imposte sul reddito, a decorrere dalla data di efficacia giuridica del conferimento (e non, “retroattivamente”, dalla data da cui la società scorporante possedeva la partecipazione scorporata mediante conferimento), perché il trasferimento della partecipazione avviene in base a una operazione fiscalmente realizzativa (seppur sulla base di un regime derogatorio del valore normale che consente un pieno “controllo” del valore di realizzo fiscalmente rilevante) e non in base a una operazione fiscalmente neutrale.

Se la società attua invece lo scorporo tramite la scissione di cui all’art. 2506.1 c.c. in regime fiscale di “neutralità” ex art. 173 del TUIR, la partecipazione che la società scorporante riceve in cambio nella società beneficiaria si considererà da essa posseduta, ai fini delle imposte sul reddito, a decorrere “retroattivamente” dalla data da cui la società scorporante possedeva la partecipazione scorporata mediante scissione, perché il trasferimento della partecipazione avviene in base a una operazione fiscalmente neutrale e anche la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, nella parte di commento delle norme che introducono nell’art. 173 del TUIR le nuove disposizioni volte a regolare espressamente la nuova tipologia giuridica di scissione mediante scorporo, esplicita che “resta fermo, coerentemente a quanto previsto per le scissioni «tradizionali», che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima anzianità di possesso relative alle partecipazioni scorporate”.

Pertanto, nell’ottica dell’eventuale successiva cessione, da parte della società scorporante, della partecipazione ricevuta in cambio di quella scorporata, il requisito pex dell’holding period, di cui alla lett. a) dell’art. 87 comma 1 del TUIR, può sussistere in capo alla società scorporante:
– non prima del decorso di un anno dalla data di efficacia giuridica dello scorporo, qualora quest’ultimo sia stato attuato avvalendosi dello strumento giuridico del conferimento;
– anche prima del decorso di un anno dalla data di efficacia giuridica dello scorporo e finanche “immediatamente”, se lo scorporo è stato invece attuato avvalendosi dello strumento giuridico della scissione mediante scorporo.

Per quanto riguarda invece il requisito pex della prima iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, di cui alla lett. b) dell’art. 87 comma 1 del TUIR, la partecipazione ricevuta dalla società scorporante in cambio dello scorporo:
– nel caso di scorporo mediante conferimento (operazione fiscalmente realizzativa), possiede il requisito pex solo se viene iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio della società conferente, a prescindere da dove era stata a suo tempo iscritta la partecipazione conferita (se però il conferimento avviene in regime fiscale di “realizzo controllato”, giova ricordare la disposizione antielusiva di cui al comma 2 dell’art. 175 del TUIR, ai sensi della quale la partecipazione ricevuta in cambio del conferimento di una partecipazione priva di questo requisito, si considererà anch’essa priva del requisito);
– nel caso di scorporo mediante scissione (operazione fiscalmente neutrale), possiede il requisito pex solo e soltanto se tale requisito già sussisteva alla data dello scorporo con riguardo alla partecipazione scissa, in quanto “resta fermo, coerentemente a quanto previsto per le scissioni “tradizionali”, che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bilancio relativa alle partecipazioni scorporate” (Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di revisione dell’IRPF e dell’IRES, nella parte di commento delle norme che introducono nell’art. 173 del TUIR le nuove disposizioni volte a regolare espressamente la nuova tipologia giuridica di scissione mediante scorporo).

FONTE: Eutekne Info

Enrico ZANETTI

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