L’art. 6 lett. e) n. 3) della legge 9 agosto 2023 n. 111 (la delega fiscale) reca un importante principio direttivo in materia di circolazione delle perdite prevedendo, tra l’altro, la “modifica della disciplina del riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario”.
Il legislatore delegato dovrà, quindi, evitare penalizzazioni per le perdite fiscali realizzate prima di effettuare l’operazione di riorganizzazione societaria ma, comunque, in un periodo d’imposta in cui la società che ne è dotata faceva già parte del gruppo cui appartiene l’altra società partecipante all’operazione.
Evitare tali penalizzazioni è coerente con la posizione dottrinale che critica l’impostazione dell’art. 172 comma 7 e dell’art. 173 comma 10 del TUIR, che non distinguono tra:
– fusioni o scissioni cui partecipano società che non appartengono al medesimo gruppo o che, pur appartenendo al medesimo gruppo al momento di effettuazione dell’operazione, sono “dotate” di perdite fiscali realizzate in periodi di imposta antecedenti quello in cui sono entrate a far parte del gruppo;
– fusioni o scissioni cui partecipano società che appartengono al medesimo gruppo e che sono “dotate” di perdite fiscali realizzate in periodi d’imposta successivi a quello in cui si è verificato il loro ingresso nel gruppo.
Tale mancata distinzione deriva dal fatto che, quando sono stati introdotti i primi limiti al riporto delle perdite nel caso di fusione (art. 1 del DL n. 277/1986), una società poteva dedurre dal proprio reddito imponibile le svalutazioni delle partecipazioni da essa detenute e, quindi, ammettere che essa potesse, a seguito dell’incorporazione delle società partecipate, utilizzare le loro perdite fiscali, avrebbe comportato la possibile duplicazione del beneficio (cioè le perdite realizzate dalla partecipata avrebbero prima dato origine a svalutazioni di partecipazioni fiscalmente rilevanti in capo alla partecipante e poi, dopo la fusione, sarebbero state utilizzabili in compensazione del reddito dell’incorporante).
Tale finalità è venuta meno a seguito dell’inserimento della disposizione ai sensi della quale “se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione”.
Pertanto, nell’attuale contesto normativo:
– fatta eccezione per la possibilità degli intermediari finanziari di dedurre svalutazioni riferite alle partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o a quelle derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (cfr. art. 113 del TUIR), le svalutazioni di partecipazioni effettuate da soggetti OIC adopter non sono mai deducibili (artt. 94 comma 4 e 101 comma 2 del TUIR) e quelle effettuate dai soggetti IAS adopter sono deducibili solo se relative a partecipazioni che non si considerano immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 comma 4-bis e 110 comma 1-bis lett. b) del TUIR);
– in tali residuali casi di rilevanza fiscale delle svalutazioni di partecipazioni, la citata duplicazione del beneficio di deduzione delle perdite non può comunque, per effetto della richiamata disposizione, verificarsi.
Attribuita rilevanza al gruppo societario quale soggetto economico
Vi è spazio, quindi, per un intervento che, attribuendo rilevanza al gruppo societario quale soggetto economico, elimini le condizioni e i limiti di riportabilità delle perdite nel caso di operazioni di fusione o scissione cui partecipano società che appartengono al medesimo gruppo “dotate” di perdite fiscali realizzate in periodi d’imposta successivi a quello in cui si è verificato il loro ingresso nel gruppo.
In tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa, ove si legge: “deve essere (…) evitata la penalizzazione delle perdite conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, perché in tal caso non si verifica il c.d. «commercio di bare fiscali» che si intende giustamente contrastare”.
Poiché tale intervento riconoscerà la libertà di “circolazione” delle perdite fiscali all’interno del medesimo “soggetto economico”, si dovrebbe per coerenza intervenire anche sui limiti al riporto delle perdite contenuti nell’art. 84 comma 3 del TUIR: poiché una delle condizioni di applicabilità di tali limiti è la circostanza che la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia trasferita, occorrerebbe ripristinare la norma (abrogata dall’art. 36 comma 12 del DL 223/2006) ai sensi della quale non rilevavano i trasferimenti infragruppo di tali partecipazioni.
Infine, l’intervento che eliminerà le limitazioni alla circolazione delle perdite nell’ambito delle fusioni “infragruppo”, nel senso sopra indicato, determinerà in molti casi il venir meno della necessità di presentare interpelli disapplicativi, in quanto le fusioni sono spesso realizzate fra società del medesimo gruppo. In tal senso, ad esempio, verrà meno l’esigenza di interpello per le fusioni operate nell’ambito di operazioni di MLBO.
Fonte: Eutekne INFO
Sergio MARCHESE e Luca MIELE