La disciplina del regime del ravvedimento per le annualità 2018-2022, in vigore da una decina di giorni, subisce le prime modifiche, per effetto del DL 19 ottobre 2024 n. 155; in particolare, la sanatoria viene estesa anche ai soggetti che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 non hanno applicato gli ISA:
– per effetto di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19, oppure
– nel caso di non normale svolgimento dell’attività.
La versione originaria dell’art. 2-quater del DL 113/2024, che ha introdotto la misura, richiedeva infatti l’applicazione degli ISA nelle annualità oggetto di ravvedimento, senza formulare nessuna eccezione. Ne risultavano quindi esclusi anche i soggetti che non avevano presentato gli ISA per effetto di una causa di esclusione legata al COVID-19; ciò, tuttavia, mal si conciliava con il fatto che la medesima disposizione prevedeva al tempo stesso una riduzione delle imposte per le annualità 2020 e 2021, proprio per tenere conto degli effetti della pandemia COVID-19.
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 erano state infatti introdotte cause di esclusione da ISA ad hoc, invocabili dai soggetti che, ad esempio, svolgevano attività rientranti in codici ATECO specificamente individuati o che avevano registrato una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta 2019 (si vedano l’art. 9 del DM 30 aprile 2021, gli artt. 4 del DM 21 marzo 2022 e 8 del DM 29 aprile 2022, l’art. 8 del DM 28 aprile 2023).
Il DL 155/2024 rimedia a tale incongruenza, allargando ulteriormente il perimetro di applicazione del regime del ravvedimento, ricomprendendo tra i potenziali beneficiari della misura i soggetti esclusi da ISA per effetto di situazioni legate al COVID-19.
Rientrano nella sanatoria anche tutti i contribuenti che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 non hanno applicato gli ISA a causa del non normale svolgimento dell’attività, ai sensi dell’art. 9-bis comma 6 lett. a) del DL 50/2017. Possono quindi beneficiare della sanatoria anche i soggetti che in uno o più periodi di imposta tra quelli interessati non hanno applicato gli ISA per motivi diversi dall’emergenza COVID, ad esempio perché hanno modificato l’attività in corso d’anno, hanno interrotto l’attività a causa di lavori di ristrutturazione, hanno sospeso l’attività, ecc.
L’imposta sostitutiva per accedere al regime del ravvedimento 2018-2022 viene determinata utilizzando lo stesso criterio disegnato dal comma 2 per i soggetti che applicano gli ISA; cambia, tuttavia, sia il coefficiente di rivalutazione della base imponibile, sia l’aliquota applicabile.
Ai fini dell’accesso alla sanatoria, i soggetti che soddisfano le condizioni di cui al nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del DL 113/2024 dovranno infatti versare un’imposta sostitutiva di imposte dirette e IRAP calcolata applicando per ciascuna annualità:
– l’aliquota del 12,5% (3,9% per l’IRAP);
– alla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo già dichiarato “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del” DL 113/2024 (ossia al 9 ottobre 2024) e il valore dello stesso incrementato del 25%.
L’imposta sostitutiva così determinata (per ciascuno dei periodi da 2018 a 2022) viene inoltre ridotta del 30% ai sensi dell’art. 2-quater comma 6-quater del DL 113/2024.
Si noti come resti in vigore il comma 6 che prevede la stessa riduzione del 30% per i soggetti che hanno applicato gli ISA e aderiscono alla sanatoria limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021.
Il DL 155/2024 introduce inoltre una nuova causa di decadenza dal regime del ravvedimento; in particolare, la sanatoria cessa di produrre i suoi effetti in caso di “dichiarazione infedele della causa di esclusione” da ISA di cui al comma 6-bis, ossia le cause di esclusione legate all’emergenza COVID-19 e al non normale svolgimento dell’attività.
L’estensione del regime del ravvedimento incentiva ulteriormente l’adesione al CPB entro il 31 ottobre 2024; l’applicazione di tale istituto costituisce infatti una condizione di accesso alla sanatoria 2018-2022.
L’approssimarsi della scadenza rende tuttavia sempre più difficoltosa la valutazione della convenienza ad accedere ai nuovi istituti; recentemente l’Agenzia delle Entrate aveva aggiornato la scheda di sintesi collegata al concordato presente all’interno del Cassetto fiscale, aggiungendo una sezione dedicata al regime del ravvedimento completa del calcolo delle imposte dovute ai fini dell’accesso.
In linea con quanto previsto fino al 19 ottobre, giorno in cui il DL 155/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella scheda di sintesi le imposte sostitutive in commento non venivano calcolate per i periodi di imposta in cui il contribuente risultava escluso da ISA; tali schede risultano quindi ad oggi non aggiornate, alla luce dell’estensione del ravvedimento anche ad alcune tipologie di contribuenti esclusi da ISA.
Si noti, infine, che le novità sono state introdotte tramite un DL, che dovrà essere convertito in legge dopo essere stato esaminato dalle Camere, successivamente quindi alla scadenza del termine per aderire al CPB.
FONTE: Eutekne Info
Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI