L’accesso al concordato preventivo biennale è riservato, in linea generale, ai soggetti che applicano gli ISA e ai contribuenti in regime forfetario; tale condizione soggettiva è affiancata da alcune cause di esclusione, il cui concretizzarsi impedisce l’accesso al nuovo istituto.
In particolare, per il biennio concordatario 2024-2025 rimangono esclusi i contribuenti che:
– pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
– sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
– con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Un ulteriore aspetto di cui tenere conto ai fini dell’accesso è costituito dal momento di inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo; il DLgs. in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale sul punto è molto chiaro relativamente ai contribuenti in regime forfetario, che per espressa disposizione normativa non potranno accedere al concordato preventivo biennale in caso di inizio dell’attività nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
In altre parole, i contribuenti forfetari che hanno iniziato l’attività nel 2023 non riceveranno la proposta di concordato relativa al periodo di imposta 2024.
Diversamente, la disciplina applicabile all’altra categoria di soggetti interessata all’applicazione del nuovo istituto non è di immediata individuazione; l’art. 10 del DLgs. si limita infatti a disporre che accedono al concordato “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità”.
L’inedita formulazione della citata disposizione porta a ritenere che siano interessati all’applicazione del nuovo istituto solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA; non è stata infatti utilizzata l’ormai nota espressione “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA”, solitamente scelta per individuare i soggetti a cui si applicano le proroghe dei termini di versamento delle imposte dirette.
Di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale; si pensi, ad esempio, ai soggetti con ricavi o compensi dichiarati superiori a 5.164.569 euro, o ai soggetti che iniziano l’attività nel corso del periodo d’imposta.
Si rileva, inoltre, che il citato art. 10 non indica esplicitamente il periodo (o i periodi) di imposta in cui il contribuente deve risultare soggetto a ISA, ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale; in assenza di indicazioni normative, si ritiene che l’applicazione degli ISA debba concretizzarsi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato, al pari di quanto previsto per i contribuenti in regime forfetario.
Legare l’accesso al concordato ai contribuenti che applicano gli ISA nel periodo di imposta 2024 sembra infatti poco realistico, considerato che la proposta dell’Agenzia dovrà essere accettata entro il 15 ottobre di tale anno, e riguarderà il biennio 2024-2025; in altre parole, nel mese di ottobre 2024 non sarebbe possibile determinare con certezza l’applicabilità degli ISA relativi al 2024 nei confronti dei singoli contribuenti, non essendosi tale periodo d’imposta ancora concluso.
Il mancato riferimento temporale relativamente all’applicabilità ISA ai fini dell’accesso al concordato sembra quindi più una svista normativa, considerato anche che la prima versione del DLgs. conteneva l’ulteriore requisito (non presente nella versione definitiva) del punteggio di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, esplicitamente riferito al periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato.
Accesso sbarrato in presenza di esclusione da ISA
La condizione di contribuente “che applica gli ISA” dovrebbe essere quindi verificata relativamente al periodo di imposta 2023, ai fini dell’accesso al concordato per il biennio 2024-2025.
Conseguenza diretta di tale interpretazione è l’esclusione dal biennio di prima applicazione del nuovo istituto di tutti i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023, costituendo tale fattispecie una causa di esclusione dalla disciplina ISA relativamente al medesimo periodo di imposta; in altre parole, i soggetti con inizio attività nel corso del 2023 non applicano gli ISA relativi al 2023, con relativa impossibilità di beneficiare del concordato preventivo per i periodi d’imposta 2024-2025.
FONTE: Eutekne Info
Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI