Nel caso di addebiti ispettivi, il DURC è concesso fino a che l’INAIL non liquida il verbale.

Il DM 30 gennaio 2015 relativo al DURC on line prevede, fra l’altro, all’art. 3, che la regolarità sia comunque concessa “per i crediti in fase amministrativa in pendenza del contenzioso amministrativo fino alla decisione che respinge il ricorso”.

Sembra quindi che la materia del rapporto tra addebito ispettivo, regolarità contributiva e ricorso amministrativo sia relativamente semplice ma in realtà, in ambito INAIL, sono necessarie alcune precisazioni.
In primis, va ricordato che l’addebito INAIL proveniente da funzionari di vigilanza non innova la situazione contabile dell’azienda, in quanto occorre che vi sia il provvedimento di liquidazione del verbale che – a seguito del verbale – quantifica il dovuto in premi e sanzioni civili.

Solo in esito a tale provvedimento il datore di lavoro viene a conoscenza del dovuto e della scadenza per il pagamento.
Fino al provvedimento di liquidazione l’azienda non deve nulla e quindi non si pone un problema di DURC perché non vi è un debito. Anche nel caso in cui si tratti di un verbale in materia di sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro – per il quale occorre presentare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro entro 30 giorni dal verbale stesso – il datore di lavoro, se da un lato è obbligato a presentare il contenzioso qualora non condivida le conclusioni del verbale, dall’altro rimane in possesso del DURC sempre che l’addebito non sia stato liquidato.

Quando perviene il provvedimento di liquidazione, il datore di lavoro può ovviamente scegliere il pagamento rateale: se da un lato tale scelta consente di ottenere il DURC (rispettando il pagamento delle rate), dall’altra tale opzione cancella la possibilità di ricorso.

Infatti, la circ. INAIL n. 22/2019, dedicata alla disciplina dei rateizzi, prevede che “nell’istanza il debitore riconosca in modo esplicito incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni. È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.”
Va precisato, inoltre, che un eventuale ricorso amministrativo garantisce il DURC solo ove sia ammissibile, ovvero rivolto all’organo corretto, il che, in un ambito come quello INAIL, non è semplicissimo; in particolare, ove venga rivolto al Presidente dell’INAIL un ricorso estraneo alla sua competenza, ovverosia l’applicazione della tariffa dei premi, il contenzioso non garantisce l’ottenimento del DURC nemmeno nelle more della pronuncia di inammissibilità.

Va ricordato che, nel caso dei ricorsi al Presidente dell’INAIL, l’art. 27 delle nuove Modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con DM 27 febbraio 2019 prevede espressamente che decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia intervenuta una pronuncia dell’organo adito esso si intende respinto.

L’Istituto ha precisato fin dal 2009, a seguito di specifico interpello ministeriale, che dopo 180 giorni opera il silenzio rigetto, pertanto “il ricorso è da ritenersi respinto e, in assenza di pendenza di ricorso giudiziario, le sedi non potranno certificare la regolarità contributiva dell’impresa” (nota INAIL n. 8523/2009).

È opportuno ricordare, da ultimo, che, ove intervenga la decisione del contenzioso amministrativo ed esso venga respinto, come il DM 30 gennaio 2015 prevede, l’Istituto, se il datore di lavoro non paga il dovuto, non può attestare la regolarità contributiva; è tuttavia possibile per l’azienda ricorrere in giudizio e, conformemente al DM già citato, il DURC sarà concesso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

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