Tra le misure volte a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti, la legge di bilancio 2023 riduce l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati nel corso di quest’anno.
In modo particolare, l’art. 1 comma 63 della L. 197/2022 prevede che per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1 comma 182 della L. 208/2015, è ridotta al 5%.

La norma non interviene direttamente sul comma 182, ma si limita a ridurre dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva sui premi erogati nell’anno 2023. Di conseguenza, salvo eventuali proroghe, per i premi erogati nel corso del 2024 l’imposta sostitutiva ritornerebbe nella misura ordinaria del 10%.

Si ricorda che l’art. 1 comma 182 della L. 208/2015 prevede l’assoggettamento a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, pari al 10%:
– dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il DM 25 marzo 2016);
– delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Con riferimento all’ambito soggettivo, destinatari dell’imposta sostitutiva del 10% sono i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati), che abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili. Il lavoratore è tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente qualora il sostituto d’imposta che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica.

L’imposta sostitutiva sui premi di risultato non è obbligatoria in quanto, su richiesta scritta del lavoratore, è possibile rinunciarvi e optare per la tassazione ordinaria, qualora più conveniente.
Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, il comma 187 prevede che tali somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, ovverosia stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di RSA/RSU, l’azienda può:
– recepire il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà (circ. Agenzia Entrate n. 5/2018);
– applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur esterne all’azienda (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 176/2021).

Tali contratti devono essere inoltre depositati telematicamente presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
A norma dell’art. 2 del DM 25 marzo 2016, sono proprio i contratti collettivi che devono:
– prevedere i criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato);
– individuare il periodo di tempo congruo, ovverosia l’arco temporale (annuale, infrannuale o ultrannuale) al termine del quale deve essere verificato l’incremento in questione.

Ai fini della detassazione è necessario che nel periodo congruo sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e che l’incremento sia stato verificato e misurato in modo oggettivo attraverso gli indicatori previamente individuati in sede di contrattazione.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato come non sia sufficiente che, al termine del periodo di maturazione del premio, l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello venga raggiunto, ma è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio (cfr., in ultimo, risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 265/2022).

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

CONDIVIDI