Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali potranno essere sospesi, nell’esercizio 2021, a prescindere dal comportamento adottato nel precedente esercizio e, quindi, non soltanto da parte dei soggetti che hanno optato per la sospensione totale nel 2020. È questo, in sostanza, il contenuto del Ddl. di conversione del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), nel testo licenziato dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera e al voto oggi in Aula.

La norma derogatoria, contenuta nell’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), ha trovato originariamente applicazione nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2020.
L’art. 1 comma 711 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, ha esteso la misura all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti “solari”, in relazione ai bilanci 2021.

A fronte dell’estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria.
In particolare, continuano a essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Ciò detto, la proroga ha destato, sin dalla sua introduzione, rilevanti dubbi interpretativi, in quanto l’ambito di applicazione del regime derogatorio risulta, in riferimento all’esercizio 2021, più limitato rispetto a quanto previsto in precedenza.

In particolare, la L. 234/2021 stabilisce che la misura si applica, nell’esercizio 2021, “per i soli soggetti” che, nell’esercizio 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Fermo restando che la norma derogatoria sembra certamente potersi applicare, nel bilancio 2021, ai soggetti che nel bilancio 2020 hanno sospeso l’intera quota di ammortamento di tutte le immobilizzazioni, alcuni autori ritengono di escludere dalla sospensione nel 2021, oltre ai soggetti che nel 2020 hanno optato per la sospensione parziale dell’ammortamento di tutte le immobilizzazioni, anche i soggetti che nel 2020 hanno optato per la sospensione (totale o parziale) solo per alcune immobilizzazioni.

In considerazione dell’eccessiva penalizzazione che tale interpretazione potrebbe determinare per le imprese, si è allora prospettata, avendo riguardo anche alla ratio della norma, l’adozione del regime derogatorio nel 2021 anche da parte dei soggetti che nel 2020 hanno optato per la sospensione totale dell’ammortamento solo per alcune immobilizzazioni, sempre però in riferimento alle stesse immobilizzazioni.

Il Ddl. di conversione del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) interviene proprio su questo aspetto.
In particolare, l’ultimo periodo dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020 (già sostituito dalla L. 234/2021) è interamente sostituito dal seguente: “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l’applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all’esercizio successivo a quello di cui al primo periodo”.

In sostanza, la norma derogatoria è estesa all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 senza alcuna limitazione.
Ove il testo fosse confermato nel corso dell’iter parlamentare, l’adozione del regime derogatorio sembrerebbe possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.

Data la mancanza di condizioni da parte del Ddl. di conversione del DL 228/2021, si potrebbe peraltro ipotizzare anche l’applicazione della norma da parte dei soggetti che nel 2020 hanno calcolato l’ammortamento secondo le disposizioni ordinarie previste dal codice civile e dai principi contabili nazionali.
Tuttavia, una tale soluzione non pare coerente con l’andamento dell’economia a seguito della diffusione della pandemia e con la ratio della norma.

Data la mancanza di condizioni da parte del Ddl. di conversione del DL 228/2021, si potrebbe peraltro ipotizzare anche l’applicazione della norma da parte dei soggetti che nel 2020 hanno calcolato l’ammortamento secondo le disposizioni ordinarie previste dal codice civile e dai principi contabili nazionali.
Tuttavia, una tale soluzione non pare coerente con l’andamento dell’economia a seguito della diffusione della pandemia e con la ratio della norma.

Fonte: Eutekne INFO

Silvia LATORRACA

CONDIVIDI