La possibilità di sospendere gli ammortamenti prevista dall’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020 convertito in riferimento al bilancio 2020 è stata estesa, “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2”, dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), “all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo (quello in corso al 15 agosto 2020, ndr) non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Nel bilancio 2020 tale previsione normativa ha rappresentato un sostegno in modo particolare per l’equilibrio economico, considerato che, per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale, erano sospesi gli obblighi conseguenti alla riduzione del capitale sociale per perdite e non operava la causa di scioglimento (art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dalla L. 178/2020, legge di bilancio 2021).
La deroga era prevista per i “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali” e consisteva nella possibilità, “in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile”, di “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Nel bilancio 2020 si poteva, pertanto, optare per “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento”, mentre nel bilancio 2021 tale possibilità è prevista “per i soli soggetti che … non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo”.
Da quanto sopra indicato emerge chiaramente come la possibilità di sospendere gli ammortamenti sia prevista soltanto per chi ha già optato per la sospensione nel bilancio 2020.
Nel bilancio 2021 non sarà possibile, invece, sospendere gli ammortamenti da parte di chi non ha sospeso gli ammortamenti nel precedente esercizio.
La formulazione della norma è però infelice e origina un dubbio interpretativo: la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel 2021 riguarda soltanto chi ha sospeso il 100% degli ammortamenti nello scorso esercizio, cioè chi ha indicato “zero” nel rigo degli ammortamenti in Conto economico, oppure tale possibilità è rivolta anche a coloro che, nello scorso esercizio, hanno applicato la norma iscrivendo ammortamenti in Conto economico inferiori al 100%?
I primi commenti in dottrina sembrano avere in prevalenza “sposato” la prima ipotesi, ovvero la tesi della proroga limitata a chi abbia sospeso interamente gli ammortamenti.
A prescindere da quale sia la corretta interpretazione sul piano giuridico, la tesi della proroga per i soli soggetti che hanno sospeso il 100% degli ammortamenti origina una ulteriore discriminazione, che si aggiunge a quelle già emerse in occasione della prima applicazione nel bilancio 2020.
Per citare alcune delle più evidenti, tale “beneficio” era precluso alle imprese che per il tipo di attività non presentano in bilancio investimenti significativi in immobilizzazioni ammortizzabili (es. imprese commerciali), così come alle imprese che acquisiscono i beni strumentali prevalentemente attraverso il leasing finanziario.
Se fosse questa l’intenzione del legislatore, sarebbero discriminate le imprese che, seguendo le indicazioni del documento interpretativo OIC 9, hanno sospeso gli ammortamenti parzialmente, indicando le motivazioni della sospensione parziale nella Nota integrativa. Si pensi al caso, ad esempio, di imprese che hanno ritenuto di sospendere l’ammortamento limitatamente ai settori maggiormente colpiti dagli effetti negativi della pandemia.
La seconda tesi, in base alla quale la legge di bilancio 2022 prevederebbe la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel bilancio 2021 anche per i soggetti che hanno sospeso, ancorché soltanto parzialmente, gli ammortamenti nell’esercizio 2020 eviterebbe tale discriminazione.
Peraltro, la sospensione nel bilancio 2021 potrebbe portare a benefici anche sotto il profilo patrimoniale, considerato che, quantomeno al momento, non è prevista per l’esercizio 2021 la sospensione degli obblighi in tema di tutela del capitale sociale, così come opererà la causa di scioglimento.
Al fine di comprendere quale sia l’interpretazione corretta è auspicabile un chiarimento ufficiale.
Fonte: Eutekne INFO
Fabrizio BAVA, Donatella BUSSO e Alain DEVALLE