Il Comitato Triveneto dei Notai ha predisposto una serie di nuove massime sul regime di sospensione delle perdite ex art. 6 del DL 23/2020 convertito, come modificato dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020.
Si osserva, in primo luogo, come il nuovo criterio di attivazione della norma sia “economico” e non più “patrimoniale”. Di conseguenza, l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” è quella complessiva che emerge dal Conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce IX del passivo dello Stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio (massima T.A.1).

L’arco temporale preso in considerazione dalla nuova norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (massima T.A.2).

Nel caso in cui gli amministratori siano chiamati a determinare l’ammontare del patrimonio netto contabile, al fine di verificare l’eventuale riduzione del capitale sociale nominale di oltre 1/3, prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020, dovranno avere cura di redigere un bilancio (situazione patrimoniale) infra-annuale in cui, secondo le regole ordinarie, siano individuate separatamente le perdite emerse nel corso di detto esercizio (anche se non ancora chiuso) rispetto a quelle emerse in altri esercizi, per poi escludere dalla determinazione del patrimonio netto contabile unicamente le prime, al lordo delle eventuali riserve. Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 accertate attraverso la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio infra-annuale sono provvisorie; l’importo definitivo oggetto di “sterilizzazione” è necessariamente quello risultante dal bilancio annuale relativo a detto esercizio (massima T.A.3).

Affinché l’assemblea convocata per prendere gli opportuni provvedimenti sulle perdite possa avvalersi della “sterilizzazione” di quelle emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 dovrà a essa essere sottoposto un documento contabile (situazione patrimoniale, bilancio di esercizio o bilancio infra-annuale), accompagnato dalla relazione del collegio sindacale o dell’organo di controllo eventualmente nominato, nelle quali dette perdite siano formalmente evidenziate. Non si ritiene possibile prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge (massima T.A.4).

L’art. 6 comma 1 del DL 23/2020 convertito prevede che le perdite dell’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 non rilevino ai fini dell’applicazione degli artt. 2446 commi 2 e 3 e 2482-bis commi 4, 5 e 6 c.c. Conseguentemente tali perdite non concorrono per i cinque esercizi successivi alla loro emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo si sia ridotto a una misura inferiore di oltre 1/3 rispetto al capitale. Al di fuori di detta “sterilizzazione” riferita alle sole perdite dell’esercizio 2020 tutte le altre disposizioni recate dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c. continuano a trovare integrale applicazione (massima T.A.5).

Il differimento al quinto esercizio successivo previsto dall’art. 6 comma 2 del DL 23/2020 convertito opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nel 2020, senza necessità di una espressa decisione dei soci in tal senso. Lo stesso consegue alla semplice circostanza che i soci non abbiano adottato diversi provvedimenti, anche in conseguenza della diserzione dell’assemblea, di stallo decisionale o del mancato raggiungimento del quorum deliberativo (massima T.A.6).

Per effetto del disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, si ritiene che dal 1° gennaio 2021, verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (escluso dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484 comma 1 n. 4 c.c. (massima T.A.7).

Il differimento al quinto esercizio successivo previsto dall’art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito non opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ma richiede una espressa delibera dell’assemblea dei soci in tal senso (massima T.A.8).

Le perdite “sterilizzate” emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 sono tutte quelle risultanti dal Conto economico di tale esercizio prescindendo dalla circostanza che le stesse siano riconducibili all’emergenza COVID, alla “gestione caratteristica” o ad altre cause (massima T.A.11).

Fonte: Eutekne INFO

Maurizio MEOLI

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