Per quanto il tema non presenti novità rispetto allo scorso anno, appare utile riepilogare le modalità di indicazione, nel quadro RF del modello REDDITI 2022, delle spese di rappresentanza sostenute da società (di persone e di capitali) e da imprese in contabilità ordinaria.
Analogamente agli esercenti arti e professioni, anche per i titolari di reddito d’impresa tali oneri vanno distinti in relazione alla natura.
In via preliminare, si ricorda che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti a determinati requisiti di congruità e inerenza (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008).
In particolare, tali costi sono deducibili in misura pari:
– all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento) fino a 10 milioni di euro;
– allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
– allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Restano comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (c.d. omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.
Ciò premesso, ipotizzando che, nel 2021, i ricavi e gli altri proventi conseguiti da Alfa srl ammontino a un milione di euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 17.000 euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), si deve operare avendo a mente che i limiti di deducibilità previsti dall’art. 109 comma 5 del TUIR per le spese di vitto e alloggio (pari al 75% dell’onere sopportato), da un lato, e dall’art. 108 comma 2 del medesimo TUIR, dall’altro, non si cumulano, applicandosi quello che consente una deduzione minore (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2).
In pratica, le spese di vitto e alloggio qualificabili come “spese di rappresentanza” devono essere:
– in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75%;
– in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza;
– infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR.
Così, riprendendo il nostro esempio:
– il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio (5.000 × 75% = 3.750 euro);
– l’ammontare così ottenuto (3.750 euro) si somma all’importo delle altre spese di rappresentanza (12.000 euro), per un totale di 15.750 euro;
– si applica il limite dell’1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica (1.000.000 × 1,5% = 15.000).
L’importo deducibile è pertanto pari a 15.000 euro, mentre l’importo di 2.000 euro è definitivamente indeducibile.
I righi RF23 e RF43 del modello REDDITI 2022 sono suddivisi in vari campi proprio per tenere conto di quanto sopra.
In particolare, considerando il nostro esempio, il modello REDDITI SC 2022 è compilato riportando, quale variazione in aumento nel rigo RF23, l’intero importo delle spese di rappresentanza sostenute nel 2021, ripartito nel seguente modo:
– nella colonna 1, le spese di vitto e alloggio diverse da quelle di cui all’art. 95 comma 3 del TUIR (e, quindi, nel nostro caso, 5.000 euro);
– nella colonna 2, le spese di rappresentanza diverse da quelle indicate nella colonna 1 (e, dunque, nel nostro caso 12.000 euro);
– nella colonna 3, la somma degli importi delle due precedenti colonne (oltre a eventuali spese di competenza di altri esercizi ex art. 109 comma 4 del TUIR, che qui non sussistono) e, quindi, 17.000 euro.
Nel rigo RF43 occorre invece indicare gli importi deducibili, anche qui suddivisi in base alla tipologia del costo.
Così, devono essere riportati:
– nella colonna 1, l’importo deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza (3.750 euro, cioè il 75% di 5.000);
– nella colonna 2, l’importo deducibile delle spese di rappresentanza, incluso l’ammontare esposto nella colonna 1 (15.000 euro);
– nella colonna 3, l’importo della colonna 2 (oltre a eventuali quote di spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta e oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi non imputati a Conto economico, nel nostro caso per ipotesi assenti) e, quindi, 15.000 euro.
Fonte: Eutekne INFO
Luca FORNERO