Nonostante gli obblighi di tracciabilità dei versamenti introdotti dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal DL 84/2025 impattino in genere per la prima volta nei modelli REDDITI 2026, le relative istruzioni non specificano dove inserire le variazioni in aumento conseguenti a un’eventuale indeducibilità delle spese di trasferta e rappresentanza dovuta a un pagamento non tracciato (ad esempio, perché eseguito in contanti).

Si ricorda che, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, l’art. 95 comma 3-bis del TUIR prevede l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili delle spese di vitto e alloggio, delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), nonché dei rimborsi analitici delle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti.
Pertanto, l’importo di tali spese sostenuto in contanti, o comunque con un mezzo di pagamento non tracciabile, deve considerarsi indeducibile e, ove sostenuto da un’impresa individuale o da una società in contabilità ordinaria, deve essere oggetto di un’apposita variazione in aumento, in misura pari ai costi imputati a Conto economico eventualmente indeducibili, nel quadro RF del modello REDDITI.

Con riferimento alle trasferte dei dipendenti, le istruzioni al modello REDDITI 2026 prevedono però soltanto l’indicazione tra le variazioni in aumento, al rigo RF31 con il codice 3, dell’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti nell’art. 95 comma 3 del TUIR (180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia; 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all’estero). Le imprese e le società di persone commerciali in contabilità semplificata riportano, invece, l’importo deducibile ex art. 95 comma 3 del TUIR nel rigo RG16.

In assenza di ulteriori indicazioni da parte delle istruzioni sui costi indeducibili per effetto delle norme sulla tracciabilità delle spese di trasferta sopra citate, al fine di effettuare la variazione in aumento si potrebbe utilizzare il suddetto rigo RF31 con il codice 3 (fermo restando che le istruzioni non lo prevedono espressamente) o con il codice residuale 99.

Per le spese di rappresentanza, deducibili soltanto se tracciate ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR (sia per le spese sostenute in Italia che all’estero), nonostante l’assenza di indicazioni specifiche nelle istruzioni per la compilazione dei modelli REDDITI in relazione alla tracciabilità, non sembrano sussistere particolari problemi.

Per i soggetti in contabilità ordinaria, l’indicazione segue le stesse modalità degli anni scorsi.
Pertanto, vanno indicati:
– tra le variazioni in aumento nel rigo RF23, il valore indicato a Conto economico (comprensivo, quindi, anche di eventuali spese pagate in contanti);
– tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF43, l’ammontare deducibile ai sensi dell’art. 108 comma 2 secondo periodo del TUIR (considerando indeducibili sia le spese oltre plafond, sia quelle pagate in contanti o con altro strumento non tracciabile, anche se le istruzioni non richiamano l’ultimo periodo del comma 2).

Invece, le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità semplificata riportano l’importo deducibile nel rigo RG22, con codice 8.

Nemmeno nel modello IRAP 2026 sono stati previsti righi o codici ad hoc per indicare le spese di trasferta o rappresentanza indeducibili in quanto sostenute in contanti o, comunque, con un mezzo di pagamento non tracciato.

Se alla lacuna non sarà posto rimedio in uno dei prossimi provvedimenti di aggiornamento, alle società di capitali e alle società di persone che hanno optato per il calcolo della base imponibile in base al bilancio non resterà che apportare una variazione in aumento, per la quota indeducibile, nel rigo delle “Altre variazioni in aumento” (IC51 per le società di capitali e IP37 per le società di persone) con codice 99.

Invece, per le società di persone in regime naturale sono (cfr. art. 5-bis del DLgs. 446/97 e circolari nn. 60/2008, § 2.1.4, e 8/2009, § 5.3):
– indeducibili gli omaggi e gli articoli promozionali, atteso che, in base alla classificazione dei costi per natura, gli stessi andrebbero inclusi tra gli oneri diversi di gestione (voce non espressamente compresa tra quelle deducibili dal citato art. 5-bis);
– deducibili le spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio sostenute per finalità di rappresentanza e le altre spese di rappresentanza legate all’acquisizione di un servizio (da indicare nel rigo IP6 del modello IRAP, senza considerare l’importo eventualmente indeducibile per superamento dei limiti ex art. 108 comma 2 del TUIR o per essere stato sostenuto in contanti in presenza di obbligo di versamento tracciabile).

Fonte: Eutekne Info

Luca Fornero

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