Le quote di super o iper-ammortamento devono essere dedotte dal contribuente nel periodo d’imposta di competenza, anche in caso di sospensione degli ammortamenti ex art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020). A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2022.
La questione rientra tra quelle che hanno fatto sorgere maggiori dubbi interpretativi tra gli operatori.
In via preliminare, si ricorda che i super-ammortamenti (introdotti originariamente dall’art. 1 commi 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 e reintrodotti, da ultimo, dall’art. 1 del DL 34/2019 convertito) e gli iper-ammortamenti (disciplinati dall’art. 1 commi 9 – 13 della L. 232/2016), per le caratteristiche proprie delle norme agevolative, risultano totalmente “slegati” dalle risultanze contabili. La maggiorazione si concretizza, infatti, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui all’art. 102 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio.
In sostanza, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale.
Per quanto detto, in ipotesi di deduzione extracontabile della quota di ammortamento sospesa (comportamento che, prima della risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 607/2021, secondo un orientamento dottrinale, doveva considerarsi obbligatorio alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021), si riteneva che non vi fossero preclusioni ad operare in dichiarazione dei redditi:
– una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento non stanziata a Conto economico ma deducibile fiscalmente;
– una variazione in diminuzione per i super/iper-ammortamenti.
Peraltro, ove non si operasse la variazione per i super/iper-ammortamenti, si consideravano validi i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, secondo cui “qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi. Tale differenziale potrà essere recuperato soltanto facendo ricorso agli ordinari strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza”.
Successivamente, in dottrina è stato affermato che dalla lettura della risposta interpello n. 607/2021, in base alla quale le disposizioni di cui all’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 convertito devono essere interpretate nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre le quote di ammortamento sospese, si può desumere che, qualora il contribuente scelga di non dedurre fiscalmente la quota di ammortamento sospesa, lo stesso sia autorizzato a sospendere anche la deduzione del super/iper-ammortamento.
A sostegno di questa interpretazione, è stato argomentato che, posto che i super/iper-ammortamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto all’ordinario ammortamento fiscale, la maggiorazione non sembra trovare fondamento laddove l’ammortamento ordinario non venga dedotto.
Secondo un altro orientamento, la variazione in diminuzione relativa ai super/iper-ammortamenti dovrebbe, invece, essere obbligatoria (pena la perdita del diritto a fruire dell’agevolazione di competenza dell’esercizio), a prescindere dal fatto che la quota di ammortamento ordinaria sia dedotta extracontabilmente nell’esercizio di sospensione o meno.
In questo senso si è orientata l’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 27 gennaio 2022.
In questa sede, in particolare, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria, in ipotesi di sospensione degli ammortamenti di cespiti per i quali sono deducibili quote di super o iper-ammortamento, in quale esercizio tali ultime deduzioni possono (o devono) essere fruite dal contribuente.
Alla luce delle caratteristiche dei super/iper-ammortamenti e, posto che la disciplina di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del regime derogatorio, non determina alcun rinvio delle quote di super o iper ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.
Fonte: Eutekne INFO
Silvia LATORRACA