Il 31 dicembre 2023 rappresenta il termine entro cui sostenere le spese e, in caso di opzione per la cessione o sconto, anche realizzare gli interventi per poter beneficiare del superbonus al 110% non soltanto per i condomini (e gli interventi “trainati” effettuati sulle singole unità immobiliari nei condomini), ma anche per le “villette”, gli immobili interamente posseduti da un unico proprietario, gli immobili degli IACP e delle cooperative edilizie e degli enti del Terzo settore (Onlus, ODV e APS); (si veda “Ancora pochi giorni per realizzare gli interventi con superbonus al 110%” del 15 dicembre 2023).

Tuttavia, mentre per i condomini, le persone fisiche che possiedono un intero edificio composto al massimo da 4 unità immobiliari e gli enti del Terzo settore (nei casi in cui non sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020) dal 1° gennaio 2024 vi sarà il decalage dell’aliquota della detrazione che passerà dal 110% (o dal 90%) al 70%, per le “villette” e gli immobili degli IACP e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) non sarà più possibile beneficiare del superbonus (nemmeno nella misura del 70%) e rimarranno soltanto le “ordinarie” agevolazioni ancora vigenti nel 2024 (per approfondimenti si veda la Scheda di aggiornamento “Bonus «edilizi» per il 2024”).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni introdotte dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% può continuare ad applicarsi sulle spese sostenute:
– fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio (ultimo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020), fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (altrimenti il superbonus si “fermava” alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023);
– fino al 31 dicembre 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo (secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).

Nei suddetti casi, è opportuno ricordare che, con riguardo al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’aliquota rimarrà quella del 110% se entro il 31 dicembre 2023 (salvo eventuali proroghe):
– sono state sostenute le spese per gli interventi se si intende fruire del superbonus al 110% nella propria dichiarazione dei redditi nella forma di detrazione fiscale;
– sono state sostenute le spese per gli interventi e sono stati eseguiti i lavori corrispondenti a quelle spese se si intende beneficiare del superbonus 110% optando per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale altrimenti spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Fonte: Eutekne INFO

Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

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