In relazione all’esercizio 2021, non è stata prorogata la possibilità di ricorrere al regime derogatorio per la valutazione dei titoli non immobilizzati, previsto dall’art. 20-quater del DL 119/2018 convertito in considerazione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
La norma derogatoria stabiliva, in particolare, che “i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali” potevano “valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole”. In sostanza, si evitava la svalutazione in base al valore di mercato.
La disposizione, originariamente introdotta per l’esercizio 2018, era stata estesa, considerato il permanere della situazione di volatilità dei corsi, dapprima all’esercizio 2019 e poi all’esercizio 2020, con appositi decreti ministeriali.
La norma aveva carattere facoltativo: le imprese potevano, infatti, usufruire della deroga, mantenendo il valore di iscrizione risultante dal bilancio precedente, oppure applicare i criteri ordinari.
Posto che, come evidenziato, la facoltà di ricorrere alla deroga non è stata prorogata in relazione all’esercizio 2021, nei bilanci attualmente in fase di chiusura la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante potrà avvenire soltanto in base ai criteri ordinari previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali.
Si fa riferimento, in particolare, all’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., secondo cui “i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto … ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore”.
Pertanto, qualora il valore di iscrizione in bilancio ecceda il valore di mercato, la svalutazione assume carattere automatico e prescinde, diversamente da quanto accade per le attività di corrispondente natura iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, da una valutazione degli amministratori in merito alla durevolezza della perdita di valore.
Detto questo, è necessario valutare le variazioni del valore di mercato dei titoli intervenute nel corso del 2021, rispetto ai valori risultanti dal bilancio 2020 e dai precedenti.
Limitando l’analisi ai titoli quotati, la prima situazione che può verificarsi è quella per cui la quotazione ha subìto, nel corso del 2021, un ulteriore ribasso rispetto al valore registrato nel 2020.
Si consideri, ad esempio, un pacchetto azionario acquisito nel 2019, che presenta i seguenti valori:
– costo di acquisto: 15;
– quotazione 2020: 10;
– quotazione 2021: 7,50.
Si ipotizza che, nel bilancio 2020, in applicazione della deroga ex DL 119/2018, il pacchetto azionario non sia stato svalutato e i titoli siano stati mantenuti al valore risultante dal bilancio 2019 (15). In base al regime ordinario di valutazione, i titoli avrebbero dovuto, invece, essere iscritti ai minori valori espressi dalla Borsa (10), con una svalutazione pari a 5.
Ora, nel bilancio 2021, non essendo più possibile applicare la deroga, occorre rilevare la perdita subìta (in totale 7,50) e iscrivere i titoli ad un valore pari a 7,50.
La seconda situazione che può verificarsi è quella per cui la quotazione ha subìto, nel corso del 2021, un rialzo, che rimane comunque nei limiti del valore risultante dal bilancio 2019.
Riprendendo l’esempio precedentemente formulato, ipotizziamo che la quotazione al 2021 sia pari a 12,50.
Fermo restando che, nel bilancio 2020, usufruendo della deroga, la società ha mantenuto i titoli al valore espresso dal bilancio 2019 (15), senza rilevare alcuna svalutazione, con riferimento al bilancio 2021, è necessario svalutare i titoli per 2,50, in modo tale da riallineare il valore di bilancio al valore di mercato (12,50).
Ultima possibile situazione è quella per cui la quotazione ha subìto, nel corso del 2021, un rialzo, il quale però eccede il valore risultante dal bilancio 2019. Il titolo potrebbe, per esempio, presentare una quotazione al 2021 pari a 16.
Analogamente a quanto previsto nei casi precedenti, nel bilancio 2020, i titoli sono stati mantenuti, in applicazione della deroga, al valore risultante dal bilancio 2019 (15), evitando la svalutazione.
Nel bilancio 2021 il titolo dovrà essere iscritto al minore tra costo e valore di mercato, cioè 15 (valore, peraltro, risultante dal bilancio 2019).
Fonte: Eutekne INFO
Silvia LATORRACA