La tassazione in Italia potrebbe essere evitata con un periodo di permanenza inferiore
Con la risposta n. 626 del 27 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente che, a causa dell’emergenza COVID, svolge attività lavorativa in Italia, in smart working, per una società estera.
Va fin da subito evidenziato che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 7 luglio 2021 n. 458), la residenza ai sensi dell’art. 2 del TUIR prescinde dalla circostanza per cui la permanenza in Italia della persona sia dettata da ragioni legate all’emergenza epidemiologica (ciò fatti salvi i rapporti con la Francia e la Svizzera in cui accordi amministrativi ad hoc fanno valere il criterio della presenza “virtuale”); se, quindi, la persona si è trasferita in Italia nel febbraio del 2020 (e ha posto in Italia il proprio centro degli interessi vitali), essa si considera residente in Italia anche se il trasferimento è stato causato da ragioni contingenti quali una situazione sanitaria negativa nell’altro Stato, blocchi dei voli aerei, ecc.
Il caso considerato nella risposta n. 626/2021 riguarda una dipendente di una società lussemburghese, non residente in Italia, che, da marzo 2020 a oggi, ha svolto la propria attività in Italia. Viene quindi esaminata quella situazione in cui, presumibilmente, un soggetto, pur trasferendosi fisicamente in Italia, mantenga nello Stato estero il proprio centro di interessi vitali, in quanto ad esempio ha nello Stato estero una famiglia o relazioni di carattere economico e sociale prevalenti.
In termini generali, l’art. 3 comma 1 del TUIR prevede la tassazione dei non residenti per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. Questi ultimi sono individuati a norma dell’art. 23 comma 1, lett. c) del TUIR, il quale stabilisce che si considerano prodotti in Italia “i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato”.
Questa disposizione va, in linea di principio, coordinata con le disposizioni convenzionali in tema di tassazione del reddito di lavoro dipendente.
Nello specifico, l’art. 15, paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo dispone la tassazione esclusiva nello Stato di residenza per i redditi di lavoro dipendente a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato; in tal caso, i redditi sono assoggettati a imposizione in entrambi gli Stati.
Tale principio di tassazione concorrente trova però un limite nell’art. 15 paragrafo 2 della stessa Convenzione, il quale dispone, invece, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi erogati come corrispettivo di un’attività di lavoro subordinato svolta nell’altro Stato ove ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:
– il beneficiario soggiorna nello Stato di svolgimento dell’attività (nella specie, l’Italia) per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;
– le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente nello Stato di svolgimento dell’attività (non deve trattarsi di datore di lavoro italiano);
– l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell’attività.
Ciò premesso, l’Agenzia evidenzia come, nel caso di specie, si renda necessario individuare il “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità del telelavoro.
Viene richiamato il Commentario all’art. 15, paragrafo 1 del modello OCSE, secondo il quale, per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. Ai fini della valutazione dei criteri di territorialità non rileva, invece, la circostanza per cui la prestazione è resa per conto di un datore di lavoro non residente e viene utilizzata da quest’ultimo nello Stato in cui è stabilito.
Alla luce delle richiamate disposizioni, l’Agenzia conclude che, nella specie, il reddito percepito dalla persona residente in Lussemburgo per l’attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020 rileva fiscalmente anche in Italia ai sensi degli artt. 49 e 51 del TUIR.
Infatti, sempre secondo l’Agenzia, non può trovare applicazione il paragrafo 2 del citato art. 15 (norma che esclude la tassazione concorrente di entrambi gli Stati), in quanto la persona ha dichiarato di aver soggiornato in Italia per più di 183 giorni nel periodo di riferimento; dovendo le tre condizioni elencate ricorrere congiuntamente, il venir meno di una sola di esse impedisce di far valere l’esenzione nello Stato di prestazione dell’attività.
Le conclusioni della risposta n. 626/2021 sono comuni a quelle espresse nella risposta n. 458/2021, con l’unica differenza che, in quest’ultima, l’esenzione nello Stato di prestazione dell’attività era preclusa dalla circostanza per cui il datore di lavoro era italiano (e, conseguentemente, risultava indifferente il periodo di permanenza in Italia).
Fonte: Eutekne info
Luisa CORSO e Gianluca ODETTO