In caso di fattura di conguaglio con ulteriori costi energetici successiva alla scadenza del termine di presentazione dei crediti maturati nel 2022, è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta derivante presentando tale comunicazione ma senza dover utilizzare la c.d. “remissione in bonis”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 429 di ieri.

La risposta è legata alla comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022 che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 dovevano inviare entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, e per la quale l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” entro fine settembre (si veda “Comunicazione tax credit energia 2022 con remissione in bonis entro fine settembre” del 2 settembre 2023).

Nel caso di specie, un’impresa energivora ha maturato, in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022, un credito d’imposta, che è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023. Non è pertanto stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate alcuna comunicazione dei crediti residui maturati nel 2022 ex art. 1 comma 6 del DL 176/2022.

L’11 maggio 2023, decorso quindi il termine di presentazione della suddetta comunicazione, il fornitore di energia elettrica ha emesso fattura con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi. Pertanto alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d’imposta.
Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare tale maggior credito e come gestire l’aspetto relativo alla comunicazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta di ieri, rileva che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DL 115/2022, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% “delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il credito è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto (cfr. circ. n. 13/2022 e n. 25/2022).

Ne consegue che il credito d’imposta, in presenza dei requisiti normativamente richiesti, è riconosciuto per le spese riguardanti l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel corso del terzo trimestre 2022 e deve essere determinato nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto.

Nel caso di specie, nonostante tale fattura, secondo quanto illustrato, sia pervenuta decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per effettuare la comunicazione richiesta, secondo l’Agenzia delle Entrate, al fine di fruire del credito l’impresa può comunque presentare la suddetta comunicazione ove sia in grado di provare l’esistenza del requisito sostanziale, vale a dire il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento.

Inoltre, stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e quindi di versare la sanzione di 250 euro.
Del resto, nel caso di specie, alla data di scadenza del 16 marzo 2023 l’impresa non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti; conseguentemente, secondo l’Agenzia, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale.

Utilizzo entro il 30 settembre 2023

Resta fermo che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6969”) entro la data del 30 settembre 2023, la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (vale a dire 30 settembre 2023).

Con riguardo alle modalità di invio della comunicazione successivamente al 16 marzo 2023, la risposta evidenzia che andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento 1° marzo 2023 n. 56785, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (la cui riapertura è stata resa nota), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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