Le imprese non energivore possono richiedere via PEC i dati al fornitore.
Nell’attesa che il Consiglio dei Ministri definisca le nuove misure per il contenimento dei costi relativi al gas e all’energia elettrica, le imprese stanno facendo i conti con le disposizioni attualmente in vigore e, in particolare, con il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica.
L’applicazione pratica di tale incentivo non è immediata, in quanto il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi registrati nei periodi agevolati, senza considerare i consumi stimati fatturati in acconto dai gestori (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2022, nota 7, e circ. 25/2022, § 3.6).
In altri termini, ai fini dei conteggi del credito spettante, non è sufficiente considerare l’importo indicato in fattura dal gestore in quanto, per effetto delle stime, il consumo fatturato non corrisponde a quello effettivo.
Per risalire al consumo effettivo occorre analizzare le letture del contatore e i quadri di dettaglio relativi alla “spesa per la materia energia” riportati in bolletta.
Inoltre, i periodi individuati nella bolletta sono generalmente mensili e non coincidono con i mesi di riferimento delle agevolazioni, invece trimestrali.
Per fare un esempio concreto, si supponga di aver ricevuto una bolletta relativa al mese di luglio 2022 con una lettura rilevata per il periodo che va dal 10 maggio al 7 luglio. Il consumo fatturato è diverso da quello effettivo, quest’ultimo viene solitamente indicato nel quadro di dettaglio per i periodi:
– dal 10 maggio al 31 maggio,
– dal 1° giugno al 30 giugno,
– dal 1° luglio al 7 luglio.
Vengono anche indicati i consumi stimati fino al 31 luglio, che concorrono a formare il consumo fatturato, ma che non devono essere considerati ai fini del calcolo dell’agevolazione.
Dal momento che i costi per il consumo dell’energia sono generalmente esposti in modo analitico, suddividendo i costi per l’energia elettrica, le perdite di rete, il dispacciamento occorre poi sommarli fra di loro in base al periodo di riferimento.
Nel nostro caso quindi la bolletta di luglio fornisce i dati per il calcolo dell’agevolazione relativamente al mese di giugno e, in parte, al mese di maggio e al mese di luglio.
Questa impostazione dell’incentivo rende preferibile avvalersi, per le imprese non energivore (e non gasivore), della possibilità di richiedere al fornitore la comunicazione contenente i dati necessari ai fini del calcolo dell’agevolazione.
Tale possibilità, prevista dal comma 5 dell’art. 6 del DL 115/2022 (e prima ancora dal comma 3-bis dell’art. 2 del DL 50/2022), è riconosciuta qualora l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisce di energia elettrica (o di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019.
Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta – per cui, nel caso del credito relativo al terzo trimestre 2022, entro il 29 novembre 2022 (con riguardo al precedente credito, era entro il 29 agosto 2022) –, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Manca la delibera ARERA per il III trimestre
L’ARERA ad oggi deve ancora deliberare le specifiche modalità e il contenuto della comunicazione in merito al credito relativo al terzo trimestre 2022, ma, sulla base della precedente delibera ARERA 29 luglio 2022 n. 373 riguardante i crediti d’imposta relativi al secondo trimestre, dovrà essere effettuata via PEC o, comunque, con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.
Con riguardo ai crediti relativi al terzo trimestre deve essere ancora emanato anche il provvedimento recante le tempistiche di cessione, anche se l’art. 6 del DL 115/2022 dispone che lo stesso debba essere utilizzato, anche dal cessionario, entro il 31 dicembre 2022.
Fonte: Eutekne INFO
Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO