L’art. 6 del DL 9 agosto 2022 n. 115 (decreto “Aiuti-bis”) estende anche al terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, ai sensi del comma 1 del citato art. 6, alle imprese “energivore” (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica
Il comma 2 dispone poi che alle imprese “gasivore” (a forte consumo di gas naturale) sia riconosciuto un credito di imposta pari al 25%
della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel
terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ai sensi del comma 3, alle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il comma 4 prevede inoltre che alle imprese non “gasivore” (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del DL 17/2022) sia riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore è inoltre prevista la possibilità di richiedere la comunicazione al venditore.
Utilizzo entro il 31 dicembre 2022
Quanto alle modalità di fruizione, analogamente ai precedenti crediti d’imposta, anche i crediti previsti per il terzo trimestre 2022 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2022.
A tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000.
Resta inoltre ferma l’irrilevanza fiscale anche per tali crediti.
Anche i nuovi crediti d’imposta sono cedibili,
solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.
I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 dicembre 2022.
Si rileva altresì che l’art. 7 del DL “Aiuti-bis” prevede la proroga anche del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca di cui all’art. 18 del DL 21/2022 relativamente alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Fonte: Eutekne INFO
Pamela ALBERTI