I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione mediante F24 fino al 30 settembre 2023, in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2023.
Nel Ddl. di conversione del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia – oggi in discussione al Senato –, sarebbe infatti prevista un’ulteriore estensione del periodo di utilizzo di tali agevolazioni.
L’originaria versione dell’art. 1 comma 3 del DL 176/2022, attualmente in vigore, stabilisce che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del DL 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.
Si ricorda che per i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per i mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine era stato in precedenza fissato al 31 marzo 2023.
Per effetto delle modifiche apportate al citato comma 3 dell’art. 1 in sede di conversione del DL 176/2022, il termine sarebbe ora prorogato, per tutti i suddetti crediti, al 30 settembre 2023.
Analoga proroga al 30 settembre 2023 sarebbe inoltre prevista con riguardo all’utilizzo in capo ai cessionari dei suddetti crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022, disciplinata dal comma 4 dell’art. 1 del DL 176/2022.
Al riguardo, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022 n. 450517 è stato già fissato al 21 giugno 2023 il termine per presentare la comunicazione di cessione in relazione ai crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (si veda “Cessione tax credit energia di ottobre e novembre da comunicare entro il 21 giugno 2023” del 7 dicembre 2022).
Tale termine sarà quindi presumibilmente adeguato alla nuova scadenza.
Nell’ambito del Ddl. di conversione in legge del DL 176/2022 è inoltre introdotto il nuovo art. 2-bis, rubricato “Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022”.
Proroga al 30 giugno per il tax credit carburante IV trimestre
Tale disposizione, intervenendo sull’art. 2 del DL 144/2022, prevede la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione mediante F24 (anche per i cessionari) di tale credito d’imposta.
Anche in tal caso dovrà essere aggiornato il termine per effettuare la relativa comunicazione di cessione, attualmente fissato al 22 marzo 2023 dal citato provv. n. 450517/2022.
Con riguardo a tale agevolazione per il carburante, viene inoltre prorogato dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 il termine per i beneficiari del credito d’imposta per inviare, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Fonte: Eutekne INFO
Pamela ALBERTI