L’incremento dei costi di gas ed energia registrato nel corso del 2022 ha spinto in più occasioni il legislatore a intervenire con apposite misure di sostegno per le imprese.
Nello specifico, sono stati introdotti appositi crediti d’imposta commisurati sia ai consumi di gas che ai consumi di energia elettrica registrati nel corso dei vari trimestri del 2022. Tali crediti possono essere usati in compensazione entro determinate scadenze o, in alternativa, possono essere ceduti a terzi.
Il provento correlato a queste sovvenzioni non concorre, per espressa previsione normativa, a formare base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

Dal punto di vista prettamente contabile, tali facilitazioni devono essere assimilate ai cosiddetti contributi in conto esercizio, definiti dal § 56 del documento OIC 12 come quei particolari contributi che hanno natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie, diverse da quella finanziaria, o di riduzione dei relativi costi e oneri.
È evidente come, nel caso in questione, i tax credit abbiano la finalità di ridurre l’incidenza dei costi relativi ai consumi di gas e di energia classificati nel Conto economico dell’impresa nell’ambito della voce “B.7 – Costi per servizi” della classe B destinata ad accogliere i costi della produzione.
In base alle indicazioni fornite dall’Organismo italiano di contabilità, i contributi in conto esercizio sono attribuiti in forza di previsioni di legge o in base a disposizioni contrattuali, devono essere rilevati per competenza e devono essere indicati distintamente in apposita sottovoce della voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” (fatta eccezione per quelli di natura finanziaria).

Sempre l’OIC 12 prevede, inoltre, che i contributi in conto esercizio siano rilevati nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli.
A tal riguardo, si evidenzia come le norme di riferimento delle varie agevolazioni attribuiscano ai soggetti beneficiari il riconoscimento dei tax credit gas ed energia a fronte del semplice superamento delle soglie di incremento dei prezzi medi dei vari trimestri di volta in volta interessati.
A titolo di esempio, un’impresa c.d. “non energivora”, al fine di poter beneficiare del credito d’imposta energia del terzo trimestre 2022, dovrà verificare che il costo medio dell’energia elettrica dei mesi di aprile, maggio, giugno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto al costo medio dei medesimi mesi del 2019.

In caso di superamento di tale requisito, il credito di imposta è, quindi, determinato applicando le percentuali di volta in volta stabilite dal legislatore ai costi sostenuti nei trimestri di riferimento.
Nel caso del precedente esempio, sarà riconosciuto all’impresa un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022.

Come già anticipato, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 oppure – a determinate condizioni – è prevista la possibilità di cederli a terzi.
In taluni casi, e in particolare con riferimento ai vari tax credit relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sia la compensazione che la cessione potranno intervenire anche nel corso dell’anno successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati, ossia entro il 30 settembre 2023 (per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 6/2023, di conversione del DL n. 176/2022, c.d. DL “Aiuti-quater”).
Ciò non dovrebbe tuttavia ingenerare dubbi nel redattore del bilancio in merito all’esercizio di competenza nel quale rilevare queste facilitazioni.

Stante le indicazioni dell’OIC 12, e considerato il fatto che le condizioni per la fruizione delle agevolazioni in commento, laddove esistenti, sono da riferirsi al 2022, al fine di rispettare la più adeguata correlazione tra costi e ricavi, si ritiene che i vari tax credit 2022 gas ed energia debbano essere rilevati a Conto economico nello stesso esercizio di sostenimento dei costi, a prescindere dal momento dell’utilizzo, o della cessione, del relativo credito d’imposta.

Fonte: Eutekne INFO

Alessandro SAVOIA

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