I contribuenti hanno tempo sino al 20 dicembre per perfezionare il ravvedimento operoso speciale, grazie alla proroga prevista dalla L. 170/2023, che ha convertito in legge il DL 132/2023.
Ai sensi dell’art. 3-bis del DL 132/2023, “i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data”.
In base all’art. 1 commi 174 e ss. della L. 197/2022, entro lo scorso 30 settembre 2023 sarebbe stato necessario pagare tutte le somme (o la prima delle otto rate) e rimuovere la violazione, quindi presentare la dichiarazione integrativa e/o emettere le fatture omesse.
I benefici consistono nello sconto delle sanzioni a 1/18 del minimo, pagando le imposte e gli interessi legali.
Come per il ravvedimento ordinario, non è possibile applicare il cumulo giuridico e la continuazione, quindi ogni sanzione va ravveduta singolarmente, applicando la riduzione a 1/18 del minimo.
Grazie al DL 132/2023, i contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale possono farlo entro il 20 dicembre, pagando però tutte le somme in unica soluzione.
Non è di conseguenza ammessa la dilazione in 8 rate.
Entro il 20 dicembre è necessario rimuovere la violazione, qualora ciò non sia ancora avvenuto.
Possono beneficiare della posticipazione del termine al 20 dicembre, coloro i quali entro il 30 settembre:
– non hanno pagato tutte le somme;
– hanno pagato la prima rata tardivamente;
– non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa.
Gli interessi legali andranno pagati sino al giorno in cui avviene il pagamento compreso. Se si è decaduti per aver pagato la prima rata in ritardo, entro il 20 dicembre occorrerà pagare l’intero residuo a titolo di imposta e sanzioni ridotte; per quanto riguarda gli interessi legali, a rigore dovrebbe essere corrisposta anche la quota di interessi legali che va da quando è stato effettuato il pagamento in ritardo a quando avviene la regolarizzazione ex DL 132/2023.
Non hanno rilievo gli interessi da dilazione al 2% annuo che maturano sulle rate successive alla prima (art. 1 comma 174 della L. 197/2022), considerato che la riammissione prevista dall’art. 3-bis del DL 132/2023 non ammette alcuna dilazione.
Premesso tanto, le regole del ravvedimento operoso speciale sono rimaste invariate.
Si tratta quindi di tutte le annualità accertabili sino all’anno 2021, violazioni commesse nel modello REDDITI 2022, IRAP 2022 e IVA 2022 (per fare l’esempio più semplice, la deduzione di costi non inerenti/inesistenti o la mancata dichiarazione di ricavi/compensi).
Mediante interpretazione autentica, l’art. 21 del DL 34/2023 ha sancito che:
– sono ravvedibili le violazioni prodromiche alla dichiarazione (omessa/infedele fatturazione, indebita detrazione IVA), fermo che per ciascuna violazione occorre pagare una sanzione ridotta a 1/18;
– sono ravvedibili i redditi esteri non dichiarati (per i quali la sanzione del 90% da infedele dichiarazione è aumentata del terzo), sebbene siano connessi alla mancata compilazione del quadro RW che non rientra nel ravvedimento speciale ma solo in quello ordinario;
– non sono ravvedibili le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate (per tali violazioni rimane possibile il ravvedimento ordinario);
– non sono ravvedibili le omesse dichiarazioni, per le quali vale lo sbarramento dei 90 giorni.
Rientrano le violazioni dichiarative e le prodromiche
Esemplificando, se il contribuente ha omesso di indicare ricavi nel modello REDDITI 2021 (anno 2020), ci sono presumibilmente 4 violazioni da sanare:
– l’infedele dichiarazione dei redditi al 5%;
– l’infedele dichiarazione IRAP al 5%;
– l’infedele dichiarazione IVA al 5% e l’omessa fatturazione sempre al 5% (l’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione minima del 90% per le omesse fatturazioni).
Volendo essere rigorosi, ci sono poi due sanzioni che non beneficiano del ravvedimento speciale, non essendo propriamente “riguardanti le dichiarazioni”, ovvero l’irregolare contabilità (art. 9 del DLgs. 471/97, minimo 1.000 euro ammesso che si ritenga integrata tale violazione) e l’infedele modello ISA (art. 9-bis comma 16 del DL 50/2017, minimo 250 euro).
Riguardo a queste, così come per tutte le violazioni non rientranti nel ravvedimento speciale, rimane il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando viene sanata la violazione.
Fonte: Eutekne INFO
Alfio CISSELLO