Nella predisposizione dei progetti di bilancio riferiti al 2023 occorre, come di consueto, prestare particolare attenzione alle situazioni delle società che gestiscono partecipazioni. Le valutazioni da fare attengono sia agli aspetti civilistici che a quelli fiscali.

Sotto il primo profilo, va verificato se la società rientri tra gli “enti di investimento” o (più frequentemente) tra le “imprese di partecipazione finanziaria”, soggetti esclusi dalle semplificazioni per le micro imprese a norma dell’art. 2435-ter comma 5 c.c. e, conseguentemente, tenuti a redigere la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione.
Il tema è tuttora foriero di incertezze. Concentrando l’attenzione sulle “imprese di partecipazione finanziaria”, la relativa nozione è contenuta nell’art. 2, n. 15, della direttiva 2013/34/Ue: sono tali le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni e la relativa gestione e valorizzazione senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione delle partecipate.

Su questi presupposti è stata a suo tempo proposta dalla circ. Assoholding n. 1/2022 (§ 4.3) una linea di discrimine “macro” tra holding statiche, che si limitano alla detenzione delle partecipazioni e all’esercizio nelle assemblee delle partecipate dei diritti di voto senza ingerenze nelle decisioni delle partecipate medesime, le quali verrebbero incluse tra le “imprese di partecipazione finanziaria”, e holding che, invece, forniscono in modo attivo servizi alle partecipate, le quali ne fuoriuscirebbero, potendo così accedere alle semplificazioni per le micro imprese.

A maggior ragione, non rappresenterebbero “imprese di partecipazione finanziaria” le holding miste, le quali affiancano alla detenzione di partecipazioni altre attività (tipicamente, la gestione immobiliare).
Sotto il profilo fiscale, le distinzioni sono di altra natura. La norma di riferimento è l’art. 162-bis del TUIR, su cui la riforma fiscale in itinere non apporta modifiche in modo diretto, il quale regola le “società di partecipazione” (società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni), distinguendo a sua volta tra società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria a seconda della tipologia di attività esercitata dalle partecipate.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 40/2021, il test da operare è a due vie:
– in primo luogo, si valuta se il valore complessivo delle partecipazioni detenute eccede il 50% dell’attivo patrimoniale; se questo primo test è superato, la società si qualifica come società di partecipazione ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR;
– in secondo luogo, si accerta se la società rientra tra le holding finanziarie o tra le holding industriali valutando quale delle due classi delle partecipazioni rappresenta la maggioranza delle partecipazioni detenute (e non la maggioranza dell’attivo).

Così, se l’attivo della società in questione ammonta a 400.000 euro, rappresentato da partecipazioni in banche per 120.000 euro, partecipazioni in società industriali per 170.000 euro e altre attività per 110.000 euro:
– la società è qualificabile come società di partecipazione (l’ammontare complessivo delle partecipazioni – 290.000 euro – è, infatti, superiore al 50% dell’attivo patrimoniale);
– essa, in particolare, rientra tra le società di partecipazione non finanziaria, in quanto è preponderante il peso delle partecipazioni in società industriali, pur se esso rappresenta meno della metà dell’attivo complessivo (170.000 euro su 400.000).

I test in questione vanno operati prendendo in considerazione le sole partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, alle quali la prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposte a interpello n. 266/2021 e n. 363/2021) ha ritenuto di aggiungere, probabilmente in un’ottica tesa a evitare abusi, le partecipazioni trasferite dalle immobilizzazioni all’attivo circolante nelle more del realizzo; il valore delle partecipazioni da considerare è quello espresso dal bilancio, influenzato da svalutazioni o rivalutazioni, pur se inefficaci ai fini fiscali.

Ciascuna delle tipologie di società contemplate dall’art. 162-bis del TUIR presenta le proprie regole fiscali, alle quali la singola società “esaminata” deve attenersi. Ciò presenta alcune difficoltà in determinati ambiti, posto che i test sopra richiamati vanno ripetuti anno per anno, per cui la singola società potrebbe medio tempore mutare la propria qualificazione fiscale.

Va da ultimo ricordato che i profili definitori delle holding ai fini civilistici e fiscali operano su piani di completa indipendenza. Così, la classica holding di famiglia che detiene le partecipazioni nelle società operative può tipicamente rappresentare “impresa di partecipazione finanziaria” ai fini civilistici e “società di partecipazione non finanziaria” ai fini fiscali.

Un controsenso solo apparente, poiché le motivazioni che stanno alla base delle rispettive norme di riferimento sono differenti: individuare schemi di bilancio e, in casi limitati (strumenti finanziari derivati), criteri di valutazione nel primo caso, enucleare norme fiscali sostanziali (IRAP) e obblighi strumentali (comunicazioni all’Anagrafe tributaria) nell’altro.

FONTE: Eutekne Info

Gianluca ODETTO

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