Per applicare l’esonero non è sufficiente un mero incarico di amministrazione fiduciaria dei redditi e degli altri proventi del trust

La risposta a interpello n. 693 delle Entrate, pubblicata ieri, è intervenuta sulla compilazione del quadro RW in caso di istituzione da parte di una persona fisica residente di un trust irrevocabile, non fittizio e discrezionale con sede dell’amministrazione all’estero.

In particolare, si analizza se sia possibile beneficiare dell’esonero dal monitoraggio fiscale in presenza di un eventuale incarico ad una società fiduciaria residente – nell’interesse dei beneficiari e senza intestazione di amministrazione dei redditi e degli altri proventi del trust – che abbia ad oggetto i flussi reddituali eventualmente percepiti dai beneficiari.

Ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. pp) e dall’art. 20 del DLgs. 231/2007.

Secondo l’attuale disposizione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, soggetti, indicati come “titolari effettivi”, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell’entità giuridica.

A questo si aggiunge che con l’introduzione del DLgs. 90/2017 (che ha recepito la direttiva Ue 2015/849 c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio”), l’attuale definizione di titolare effettivo risulta più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25% dell’entità giuridica (in questo senso, si è espressa anche la recente bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sul trust).

Quindi, nonostante il caso di specie riguardi un trust estero opaco, senza quindi beneficiari di reddito individuati in Italia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i beneficiari dello stesso siano riconducibili ai “titolari effettivi” secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio ex DLgs. 231/2007.

Nel caso di specie, pur essendo il trust qualificato come “discrezionale”, si valorizza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultano perfettamente individuati nell’atto di trust (discendenti in linea retta del disponente).
Pertanto, i beneficiari si considerano tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria ad esso intestate, nonché la percentuale di patrimonio nel medesimo.

Inoltre, si conferma che in questo caso si applica il c.d. “approccio look through” anche se il trust è istituito in un Paese collaborativo. Ne consegue che i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW devono indicare all’interno del medesimo ciascun investimento estero detenuto dal trust.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DL 167/90, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Pertanto, l’esonero è previsto:
– per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
– per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
– per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso degli intermediari.

Non è sufficiente la mera riscossione dei proventi

L’Agenzia delle Entrate osserva che, in tutti e tre i casi delineati, l’esonero dall’obbligo di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito del regime del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97 e delle imposte sostitutive o delle ritenute previste dal DPR 600/73 o in altre disposizioni.

Nel caso di specie, però, oggetto del rapporto fiduciario non sarebbe l’amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali (che sono invece attribuite al trustee), ma la mera riscossione dei proventi attribuiti dal trust senza che si verifichi il prelievo fiscale da parte dell’intermediario residente.

Per questo motivo non si considera sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti e, pertanto, si esclude l’applicazione dell’esonero dalla compilazione del quadro RW per questa fattispecie.

Fonte: Eutekne info

Salvatore SANNA


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